Art. 3 Ambito oggettivo 1. Il credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per gli interventi di cui all'art. 1, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 percento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.