Art. 3 
 
                          Ambito oggettivo 
 
  1. Il credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento
delle erogazioni liberali in denaro effettuate  nel  corso  dell'anno
solare 2019 per gli interventi di cui all'art. 1, spetta alle persone
fisiche e agli enti non commerciali nel limite del  20  percento  del
reddito imponibile e ai soggetti titolari di  reddito  d'impresa  nel
limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in tre quote
annuali di pari importo.