Art. 6 
 
                 Ottenimento del beneficio da parte 
             dei soggetti titolari di reddito di impresa 
 
  1. Con riferimento  all'ottenimento  del  beneficio  da  parte  dei
soggetti titolari di reddito di impresa, l'importo  e'  suddiviso  in
due tranche di sei milioni e seicentomila euro e il credito d'imposta
e' riconosciuto  in  due  finestre  temporali  di  centoventi  giorni
ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15  ottobre
2019. 
  2.  I  soggetti  titolari  di  reddito  di  impresa  che  intendono
usufruire del credito d'imposta ne fanno richiesta all'Ufficio per lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini  e
con le modalita' previste da  apposito  avviso  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell'Ufficio. 
  3. L'Ufficio per  lo  sport  pubblica  sul  proprio  sito  internet
istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo  il
criterio   temporale   di   ricevimento    delle    richieste    sino
all'esaurimento  delle  risorse  disponibili  in  ciascuna  finestra,
nonche' l'elenco dei soggetti a  cui  e'  riconosciuto  il  beneficio
fiscale. 
  4. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti  sia
inferiore  alla  disponibilita'  della   finestra   di   riferimento,
l'Ufficio per lo sport pubblica  l'elenco  degli  ulteriori  soggetti
ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. 
  5. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra
confluiscono in quella successiva.