Art. 6 Ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa 1. Con riferimento all'ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, l'importo e' suddiviso in due tranche di sei milioni e seicentomila euro e il credito d'imposta e' riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019. 2. I soggetti titolari di reddito di impresa che intendono usufruire del credito d'imposta ne fanno richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e con le modalita' previste da apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio. 3. L'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonche' l'elenco dei soggetti a cui e' riconosciuto il beneficio fiscale. 4. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilita' della finestra di riferimento, l'Ufficio per lo sport pubblica l'elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. 5. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.