Art. 7 
 
              Fruizione del credito d'imposta da parte 
             dei soggetti titolari di reddito di impresa 
 
  1. Il credito d'imposta e' utilizzabile in  tre  quote  annuali  di
pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021,
a decorrere dal quinto  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  di
pubblicazione sul sito internet  istituzionale  dell'Ufficio  per  lo
sport  dell'elenco  dei  soggetti  cui  e'  riconosciuto  il  credito
medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento.  L'ammontare  del   credito   d'imposta   utilizzato   in
compensazione non deve eccedere l'importo concesso  dall'Ufficio  per
lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli
utilizzi delle tre quote annuali del credito d'imposta, l'Ufficio per
lo  sport,  prima  della  pubblicazione  sul  proprio  sito  internet
istituzionale  dell'elenco  dei  soggetti  cui  e'  riconosciuto   il
credito,  trasmette  detto  elenco  all'Agenzia  delle  entrate,  con
modalita' telematiche definite d'intesa indicando i codici fiscali di
tali soggetti e l'importo del  credito  riconosciuto  a  ciascuno  di
essi, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 
  2.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni  esercitate  ai  sensi  del  presente   articolo   sono
trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia. 
  3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto  non  rileva  ai
fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e e' indicato nella  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo d'imposta in corso alla  data  di  riconoscimento
dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi
d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude
l'utilizzo. 
  4. I  soggetti  titolari  di  reddito  di  impresa  che  effettuano
erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n.  145,  non  possono  cumulare  il  credito
d'imposta  con  altra  agevolazione   fiscale   prevista   da   altre
disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.