Art. 8 
 
               Cause di revoca e procedure di recupero 
            del credito d'imposta illegittimamente fruito 
 
  1. Il credito d'imposta e' revocato nel caso in cui venga accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti. 
  2. Fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile,  penale  e
amministrativa, si provvede al recupero del  beneficio  indebitamente
fruito. 
  3. L'Agenzia delle entrate trasmette all'Ufficio per lo sport,  con
modalita' telematiche e secondo termini definiti  d'intesa,  l'elenco
dei  soggetti  che  hanno  utilizzato  in  compensazione  il  credito
d'imposta, con i relativi importi. 
  4.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione  in  via  telematica
all'Ufficio per lo sport che, ai sensi  dell'art.  1,  comma  6,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del  relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.