Art. 3 
 
             Arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dal  decreto  direttoriale  del  28
dicembre 2018, n. 26510, le navi da pesca di cui all'art. 1, comma  1
del presente decreto, in relazione alla GSA  di  iscrizione  ed  alla
classe  di  lunghezza  (LFT)  di  appartenenza,  dovranno  effettuare
ulteriori giorni di arresto temporaneo  obbligatorio  sulla  base  di
quanto previsto dalle seguenti tabelle: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Le modalita' di svolgimento delle giornate aggiuntive di arresto
temporaneo  obbligatorio  di  cui  alle  precedenti   tabelle,   sono
stabilite a scelta  dell'armatore,  che  dovra'  darne  comunicazione
scritta, anche nel medesimo giorno entro le ore  9,00,  all'autorita'
marittima di iscrizione o  del  porto  di  base  logistica.  L'intero
ammontare delle giornate aggiuntive dovra'  essere  obbligatoriamente
effettuato entro il 31 dicembre 2019. 
  Non  e'  consentito  considerare  giornate  aggiuntive  di  arresto
temporaneo obbligatorio le eventuali giornate di inattivita'  causate
da condizioni meteomarine avverse.