Art. 3 Arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo 1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto direttoriale del 28 dicembre 2018, n. 26510, le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza, dovranno effettuare ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio sulla base di quanto previsto dalle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le modalita' di svolgimento delle giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio di cui alle precedenti tabelle, sono stabilite a scelta dell'armatore, che dovra' darne comunicazione scritta, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'autorita' marittima di iscrizione o del porto di base logistica. L'intero ammontare delle giornate aggiuntive dovra' essere obbligatoriamente effettuato entro il 31 dicembre 2019. Non e' consentito considerare giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio le eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.