Art. 4 
 
          Disciplina della pesca dei gamberi di profondita' 
 
  1. Le unita' da pesca  che  effettuano  la  pesca  dei  gamberi  di
profondita' (Gambero rosa mediterraneo  -  Parapenaeus  longirostris;
Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha  foliacea;  Gambero  viola
mediterraneo - Aristeus antennatus), che deve  essere  effettuata  da
unita' abilitate alla pesca costiera ravvicinata o  superiore  muniti
di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del  pescato  nonche'
di  specifico  sistema  a  strascico  idoneo  al  raggiungimento   di
profondita' superiori ai 300 m  di  profondita',  possono  effettuare
l'interruzione  delle  attivita'  di  pesca  di  cui  al   precedente
articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione,  in
maniera cumulativa al termine  del  periodo  di  pesca  del  gambero,
dandone comunicazione preventiva all'autorita' marittima del luogo di
iscrizione  dell'unita'  stessa  entro  due  giorni   precedenti   le
interruzioni di cui al precedente art. 2. 
  2. Le unita' che effettuano la pesca del gambero di profondita'  in
Liguria, iscritte nei compartimenti di Genova,  Imperia,  La  Spezia,
Savona, ovvero  che  fanno  base  logistico-operativa  nei  porti  di
giurisdizione  di  detti  compartimenti,  in   considerazione   della
singolare specificita' dell'alto Tirreno, caratterizzato  da  elevate
batimetriche  a  breve  distanza  dalla  costa,  non  necessitano  di
attrezzature frigorifere  di  congelamento,  ne'  di  abilitazioni  a
categorie di pesca pari o superiore alla  ravvicinata  in  quanto  la
pesca dei gamberi e' da sempre svolta in battute giornaliere. 
  3. Durante il periodo di pesca del  gambero  di  profondita',  sono
ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali  catture  potranno
essere commercializzate solo se effettuate con strumenti  autorizzati
e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso,  il  gambero
di profondita' dovra' costituire la quota prevalente, in  termini  di
peso, sull'intero pescato sbarcato.