Art. 5 
 
                           Misure tecniche 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   contratto   collettivo
nazionale di lavoro in materia di  riposo  settimanale,  in  tutti  i
compartimenti  marittimi,  e'  vietata  la  pesca  con  i  sistemi  a
strascico e/o volante  (comprendenti  i  seguenti  attrezzi:  reti  a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a  divergenti,
reti da traino pelagiche a divergenti, reti  da  traino  pelagiche  a
coppia) nei giorni di  sabato,  domenica  e  festivi.  Con  specifico
provvedimento   direttoriale   e'    autorizzato    lo    svolgimento
dell'attivita'  di  pesca  in  coincidenza  con  le  festivita',  con
l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non  oltre  i
successivi quindici giorni lavorativi. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi  da  pesca
esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco  degli  attrezzi  per  lo
strascico ovvero apposizione  dei  sigilli  da  parte  dell'autorita'
marittima. 
  3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di
eventuali giornate di inattivita' causate da  condizioni  meteomarine
avverse. 
  4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea,  nonche'  quelle  che
effettuano la pesca  dei  gamberi  di  profondita',  in  deroga  alle
disposizioni di cui al comma 1,  attuano  l'interruzione  tecnica  al
termine di ogni campagna  di  pesca,  in  ragione  del  numero  delle
giornate di sabato, domenica e  festivi  ricompresi  nel  periodo  di
attivita'  di  pesca  effettivamente  esercitata,  ed  a   tal   fine
l'armatore e' tenuto a  comunicare  alla  capitaneria  del  porto  di
iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di  pesca
ed a consegnare i relativi documenti di bordo.