Art. 6 
 
       Misure tecniche successive all'interruzione temporanea 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente
decreto, nonche' dalla normativa in materia  di  ore  di  riposo  del
personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto
legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, l'esercizio dell'attivita'
di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a  divergenti,  sfogliare
rapidi, reti  gemelle  a  divergenti,  reti  da  traino  pelagiche  a
divergenti, reti da traino pelagiche a  coppia  nell'areale  compreso
tra Trieste e Bari e nei periodi indicati al successivo comma  2,  e'
cosi' disciplinato: 
    divieto nel giorno di venerdi'; 
    a scelta dell'armatore: 
      a)  divieto  in   un   altro   giorno   settimanale,   definito
dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno  entro  le  ore
9,00, all'autorita' marittima dei porti di base logistica; ovvero 
      b) effettuato per un ammontare totale non superiore a  sessanta
ore, distribuite in  quattro  giornate  su  base  settimanale  previa
comunicazione all'autorita' marittima dei porti di base logistica. 
  Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di  inattivita'
causate da condizioni meteomarine avverse. 
  2.  I  periodi  di  attuazione  delle  misure  tecniche  successive
all'interruzione temporanea sono: 
    da Trieste a Ancona dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019; 
    da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24
novembre 2019; 
    da Manfredonia a Bari dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente
decreto, nonche' dalla normativa in materia  di  ore  di  riposo  del
personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto
legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, decorsi i periodi indicati
al  precedente   comma   2   del   presente   articolo,   l'esercizio
dell'attivita'  di  pesca  con  gli  attrezzi:  reti  a  strascico  a
divergenti, sfogliare rapidi, reti  gemelle  a  divergenti,  reti  da
traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a  coppia  e'
cosi' disciplinato: 
    a scelta dell'armatore: 
      a)  divieto  in   un   altro   giorno   settimanale,   definito
dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno  entro  le  ore
9,00, all'autorita' marittima dei porti di base logistica; ovvero 
      b)  effettuato  per  un  ammontare  totale  non   superiore   a
settantadue ore, distribuite in cinque giornate su  base  settimanale
previa  comunicazione  all'autorita'  marittima  dei  porti  di  base
logistica. 
  Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di  inattivita'
causate da condizioni meteomarine avverse. 
  4. Dalla data del 29 luglio 2019 e  fino  al  31  ottobre  2019  e'
vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi  dell'Adriatico,  ad
eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste,  e  dello  Ionio,  la
pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i  seguenti
attrezzi: reti a  strascico  a  divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti
gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti  da
traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa  inferiore
alle 6 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a sessanta
metri. 
  5. Dalla data del 29 luglio 2019 e fino  al  31  ottobre  2019,  in
deroga al divieto di cui al precedente comma 4, le unita' iscritte in
IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia
dalla costa e le unita' con lunghezza fuori  tutto  fino  a  quindici
metri, sono autorizzate a  pescare  oltre  le  quattro  miglia  dalla
costa.