Art. 7 
 
                       Modalita' di esecuzione 
 
  1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui
agli articoli 2 e 6 e' fatto divieto  di  esercitare  l'attivita'  di
pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui
si attua la misura, anche alle unita' da pesca provenienti  da  altri
compartimenti  abilitate  ai  sistemi  di   pesca   interessati.   La
violazione del presente divieto e'  punita  in  base  alla  normativa
vigente. 
  2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le  unita'
da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione,
possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto  in
tali aree, previa comunicazione  scritta  all'ufficio  di  iscrizione
della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista  e
possono svolgere operazioni tecniche nei porti  di  iscrizione  o  di
base   logistica    ottemperando    alle    disposizioni    impartite
dell'autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo. 
  3. In deroga a quanto disposto ai  precedenti  commi  del  presente
articolo, e' fatta salva la facolta' dei pescherecci che operano,  di
consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di
Lampedusa,  lo  sbarco  tecnico  per  successivo  trasferimento   del
prodotto pescato. 
  4. Le unita' abilitate all'esercizio con altri  sistemi  di  pesca,
oltre allo strascico, nonche'  quelle  autorizzate  al  pesca-turismo
possono optare per la continuazione dell'attivita',  nel  periodo  di
interruzione obbligatorio, con  gli  attrezzi  da  posta,  palangari,
circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo
strascico ovvero apposizione  dei  sigilli  da  parte  dell'autorita'
marittima. A tal fine l'armatore deve  darne  comunicazione  scritta,
entro e non oltre il  giorno  precedente  l'inizio  dell'interruzione
temporanea obbligatoria, al capo del compartimento  di  iscrizione  o
all'autorita' marittima dei porti di base logistica.