Art. 8 Disposizioni finali 1. Le regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti. 2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti e' vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati. 3. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura puo' autorizzare l'effettuazione di attivita' di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura. Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2019 Il Sottosegretario di Stato: Manzato Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 1-519