Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le  regioni  sono  autorizzate,  laddove  sussistano  specifiche
esigenze  biologiche  nelle  marinerie  di  propria   competenza,   a
deliberare ulteriori  periodi  di  arresto  temporaneo  obbligatorio,
precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti  all'art.  2  del
presente  decreto,  per  i  pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti,  sfogliare
rapidi, reti gemelle a divergenti. 
  2. Nei periodi supplementari  di  arresto  temporaneo  obbligatorio
definiti dalle regioni ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,
l'attivita' di pesca con reti a  strascico  a  divergenti,  sfogliare
rapidi, reti gemelle a divergenti e'  vietata  anche  ai  pescherecci
provenienti da altri compartimenti  abilitati  ai  sistemi  di  pesca
interessati. 
  3. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
puo' autorizzare l'effettuazione di attivita' di ricerca in  mare,  a
scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si  attua  la
misura. 
  Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto
di competenza, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  l'affissione
nell'albo  delle  Capitanerie  di  porto,  nonche'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 aprile 2019 
 
                                 Il Sottosegretario di Stato: Manzato 

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico  e  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, n. 1-519