Art. 2 
 
      Criteri e modalita' per la concessione dell'anticipazione 
 
  1. L'anticipazione concessa all'ente  richiedente  e'  determinata,
nel limite massimo di 200 euro  per  abitante  e  nel  limite  di  20
milioni di euro annui, stabiliti dalla legge. 
  2. L'anticipazione richiesta e'  erogata,  mediante  operazione  di
giro fondi sulla contabilita'  speciale,  sotto  conto  infruttifero,
intestata all'ente  locale,  in  un'unica  soluzione  entro  quindici
giorni  successivi  alla  data  del  presente  decreto   e   imputata
contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311  «Mutui  e
prestiti ad enti del settore pubblico»).