IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni,
recante interventi nel settore dei trasporti; 
  Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, della  citata  legge  n.
472 del 1999, che prevede che  ai  componenti  delle  commissioni  di
esame per il conseguimento delle  patenti  nautiche  operanti  presso
l'Autorita' marittima e presso gli uffici provinciali della direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione,
e' attribuito un gettone di presenza di importo  da  determinare  con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,  di  concerto
con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica; 
  Visto, inoltre, il successivo art. 23, comma 2, della citata  legge
n. 472 del 1999, che prevede che  all'onere  derivante  dal  presente
articolo si provvede mediante corrispondente  aumento  delle  tariffe
previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni  ed  i  servizi
resi dagli organi  competenti  in  materia  di  nautica  da  diporto,
annessa  alla  legge  11  febbraio  1971,   n.   50,   e   successive
modificazioni, nonche' mediante aumento delle tariffe di cui ai punti
7 e 13 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.  870,
il cui importo affluisce all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnato ad apposita  unita'  previsionale  di  base  dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e  successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto  e  attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8  luglio
2003, n. 172; 
  Visto, in particolare, l'art.  63,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 171 del 2005, che dispone che per le prestazioni  e  i
servizi in materia di nautica da diporto gli interessati sono  tenuti
al pagamento  dei  diritti  e  compensi  previsti  dalla  Tabella  A,
allegato XVI del decreto medesimo; 
  Visto il decreto legislativo  3  novembre  2017,  n.  229,  recante
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n.  167
e, in particolare, l'art. 53; 
  Considerato che il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  ha
abrogato sia la tabella dei diritti  e  dei  compensi  allegata  alla
legge 11 febbraio 1971, n. 50 che l'applicabilita' dei punti da 8)  a
14) della tabella allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.  870,  per
prestazione e servizi inerenti alla nautica da diporto; 
  Visto, in particolare, l'art. 64 del citato decreto legislativo  n.
171 del  2005,  che  prevede  che  l'ammissione  agli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al  pagamento  di
un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la
gestione delle relative procedure; 
  Vista, in particolare, la  tabella  A  (allegato  XVI)  del  citato
decreto legislativo n. 171 del 2005, recante i diritti e compensi per
prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,  e  successive   modificazioni,   recante
regolamento di attuazione dell'art. 65  del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti
e dei compensi per prestazioni e servizi in  materia  di  nautica  da
diporto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana 16 agosto 2017, n. 190; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
23 gennaio 2018, recante determinazione dei diritti da  corrispondere
per l'ammissione  agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 28 febbraio 2018, n. 49; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 23, comma 1, della citata  legge
n. 472 del 1999, occorre procedere alla determinazione dei gettoni di
presenza  per  i  componenti  delle  commissioni  di  esame  per   il
conseguimento delle  patenti  nautiche  operanti  presso  l'autorita'
marittima e presso gli uffici provinciali  della  direzione  generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Gettone di presenza 
 
  1. Ai componenti delle commissioni  d'esame  per  il  conseguimento
delle patenti nautiche di cui all'art. 29 del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio  2008,  n.  146,  e'
attribuito un gettone di presenza dell'importo di 30,00 euro per ogni
seduta giornaliera.