Art. 4 
 
  L'art. 3, comma 1, punto 1,  del  decreto  ministeriale  30  luglio
2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: 
    «In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-ter, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni
di cui all'art. 2, paragrafo 1, del presente decreto. Nel caso  della
molluschicoltura, qualora non  sia  possibile  garantire  un'adeguata
separazione tra le unita' di produzione biologica e non biologica, si
applica una distanza minima tra unita' biologiche e non biologiche di
150 metri.».