Art. 2 
 
                      Condizioni delle permute 
 
  1. Ferme restando le finalita' di cui all'art. 6, comma 4-bis,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le convenzioni e i contratti  di
permuta rispettano le seguenti condizioni: 
    a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni,  anche
non rientranti in settori tra  loro  omogenei,  secondo  il  criterio
dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni  reciproche.
Se le prestazioni  non  sono  economicamente  equivalenti,  e'  fatto
obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di
pagare  un  prezzo  alla  controparte  a  titolo  di  conguaglio  per
compensare  la  disuguaglianza  economica  tra  le  prestazioni.  Gli
importi  a  titolo  di   conguaglio   dovuti   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti sono pagati  quali  entrate  erariali,
con versamento in Tesoreria.  Gli  importi  a  titolo  di  conguaglio
dovuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono versati
sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  di  Capo  XV,  n.
3570,  denominato  «Entrate  eventuali  e  diverse   concernenti   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», art. 04  «Versamento
di somme a favore del bilancio dello Stato»,  cui  sono  associati  i
codici  IBAN  pubblicati  sul  sito  istituzionale  della  Ragioneria
generale dello Stato, mediante bonifico bancario o postale ovvero con
le  modalita'  previste  dall'art.  47  del  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007; 
    b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni e'  garantita
la sicurezza e la segretezza delle  informazioni.  Al  tal  fine,  le
parti contraenti garantiscono che  i  documenti,  i  materiali  e  le
tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente  per  i
fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono privati di stemmi,  simboli
o altri elementi identificativi che ne attestano la provenienza.