Art. 3 
 
                 Modalita' per la stipula degli atti 
                  e l'esecuzione delle prestazioni 
 
  1. La scelta del contraente, la stipula  delle  convenzioni  e  dei
contratti,  l'approvazione,  l'esecuzione   delle   prestazioni,   il
collaudo, la liquidazione e il pagamento  e  ogni  altro  adempimento
connesso, sono effettuati a livello centrale e  territoriale  con  le
modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale del Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e  nel  rispetto  delle  competenze
stabilite  dal  relativo  ordinamento,  con  l'adozione  anche  delle
previste forme di pubblicita'.