Art. 4 
 
          Valore delle prestazioni a carico dei contraenti 
 
  1. Nel contratto di permuta e' indicato  analiticamente  il  valore
economico dei singoli materiali e delle singole  prestazioni  che  le
parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il
valore economico complessivo del contratto. 
  2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dal Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera nell'ambito di convenzioni  e
contratti  aventi  ad  oggetto  la  permuta  sono   utilizzate,   ove
disponibili, le tabelle di onerosita'  e  la  rilevazione  dei  costi
orari del personale predisposti dall'amministrazione stessa. 
  3. Per quanto non contemplato  nelle  suddette  tabelle  e  per  la
valutazione  delle  prestazioni  rese  da  privati,  il  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia  costiera  effettua  le  verifiche  di
congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la  propria
attivita' negoziale.