Art. 5 
 
                    Pagamento del prezzo in luogo 
                      della cessione in permuta 
 
  1. In caso di sopravvenute  esigenze  istituzionali,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  ha  facolta'  di  adempiere  al
contratto mediante pagamento, nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di  bilancio  e  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica,
dell'importo dichiarato nella convenzione o nel  contratto  in  luogo
della cessione in permuta  dei  materiali  ovvero  delle  prestazioni
pattuite.