Art. 6 
 
                    Individuazione dei materiali 
                  e delle prestazioni da permutare 
 
  1. Per  le  esigenze  dell'area  tecnico-operativa,  il  comandante
generale del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera,
individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto
di permuta.