IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 4 della direttiva  92/83/CEE  del  Consiglio,  del  19
ottobre  1992,  relativa  all'armonizzazione  delle  strutture  delle
accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche che consente, agli Stati
membri di applicare, entro i vincoli stabiliti dal medesimo  par.  1,
aliquote ridotte di accisa sulla birra realizzata in piccole birrerie
indipendenti come definite dal par. 2 del predetto art. 4; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare: 
    l'art. 28, che stabilisce che la fabbricazione  della  birra  sia
effettuata in regime di deposito fiscale; 
    l'art. 35, comma 1, che, ai  fini  dell'applicazione  dell'accisa
sulla birra, stabilisce le modalita' di accertamento del prodotto nei
depositi fiscali di birra; 
    l'art.  35,  comma  3-bis,   che,   ai   fini   dell'applicazione
dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra
prodotta nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16
agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione  annua  non  superiore  a
10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra  realizzata
in tali impianti, dell'aliquota  di  accisa  di  cui  all'allegato  I
annesso al predetto testo unico ridotta del 40 per cento; 
    l'art. 18 che contiene  disposizioni  relative  ai  poteri  e  ai
controlli attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e
agli appartenenti alla Guardia di  finanza  ai  fini  della  gestione
dell'accisa e  dell'accertamento  delle  violazioni  alla  disciplina
della medesima imposta; 
  Visto l'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e
successive  modificazioni,  in  cui  si  precisa  che   per   piccolo
birrificio  indipendente  si  intende  un  birrificio  che  sia,   in
particolare, legalmente ed economicamente indipendente  da  qualsiasi
altro birrificio  e  la  cui  produzione  annua  non  superi  200.000
ettolitri; 
  Visto il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il  controllo
della  fabbricazione,   trasformazione,   circolazione   e   deposito
dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti  al  regime
delle accise, nonche' per  l'effettuazione  della  vigilanza  fiscale
sugli alcoli metilico, propilico  ed  isopropilico  e  sulle  materie
prime alcoligene; 
  Visto l'art. 35, comma 3-ter, del TUA, che demanda  ad  un  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la  fissazione  delle
modalita' attuative delle disposizioni di  cui  al  comma  3-bis  del
medesimo art. 35, con particolare riguardo all'assetto  del  deposito
fiscale   e   alle   modalita'   semplificate   di   accertamento   e
contabilizzazione della birra  prodotta  negli  impianti  di  cui  al
medesimo comma 3-bis; 
  Considerato che la fabbricazione della birra nelle fabbriche aventi
produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri avviene  in  regime
di deposito fiscale, autorizzato ai  sensi  dell'art.  28,  comma  2,
lettera g), del TUA e disciplinato dal  decreto  del  Ministro  delle
finanze n. 153 del 2001; 
  Ritenuto  che  l'art.  35,  comma  3-bis,  del  TUA  ha   definito,
attraverso il rinvio all'art. 2, comma 4-bis, della predetta legge n.
1354 del 1962, una  tipologia  di  fabbrica  di  birra,  che  risulta
legalmente  ed  economicamente  indipendente   da   qualsiasi   altro
birrificio, non operando sotto licenza di  utilizzo  dei  diritti  di
proprieta' immateriale altrui e  che  utilizza  impianti  fisicamente
distinti da altri birrifici ed e'  contraddistinta  da  una  limitata
soglia di produzione; 
  Considerato che alla birra prodotta negli impianti  della  predetta
tipologia di fabbrica  di  birra  e'  applicata,  in  relazione  alle
descritte peculiarita', un'aliquota di  accisa  ridotta  del  40  per
cento e che  per  la  stessa  tipologia  di  fabbrica  devono  essere
introdotte  particolari  modalita'  semplificate  di  accertamento  e
contabilizzazione della birra prodotta e  deve  essere  stabilito  un
particolare  assetto  di  deposito  fiscale  in  relazione  alle  sue
limitate esigenze operative; 
  Sentite le Associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
del settore della fabbricazione della birra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, e successive modificazioni; 
    b) microbirrificio: una fabbrica di birra che produce annualmente
non piu' di 10.000 ettolitri di birra e  che  ha  le  caratteristiche
identificative di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16  agosto
1962,  n.  1354,  e  successive  modificazioni,  in  quanto   risulta
legalmente  ed  economicamente  indipendente   da   qualsiasi   altro
birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica
abbia come finalita' economica la realizzazione della propria birra e
al  fatto  che  non  riceva,  da  altri  soggetti  obbligati,   birra
condizionata o non condizionata in regime di sospensione dall'accisa.
La predetta fabbrica utilizza impianti fisicamente distinti da quelli
di qualsiasi altro birrificio e non opera sotto licenza  di  utilizzo
dei diritti di proprieta' immateriale altrui in  modo  che  la  birra
prodotta  risulti  esclusivamente  da  un  processo  di   lavorazione
integrato a partire dalla realizzazione del mosto; 
    c) aliquota ridotta: l'aliquota applicata  sulla  birra,  di  cui
all'Allegato I annesso al TUA, ridotta del 40 per cento; 
    d) decreto ministeriale n. 153/2001: il regolamento adottato  con
decreto del Ministro delle finanze 27 marzo  2001,  n.  153,  recante
disposizioni per il controllo  della  fabbricazione,  trasformazione,
circolazione  e  deposito  dell'alcole  etilico   e   delle   bevande
alcoliche,  sottoposti  al   regime   delle   accise,   nonche'   per
l'effettuazione  della  vigilanza  fiscale  sugli  alcoli   metilico,
propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; 
    e) piccola birreria nazionale: una fabbrica di birra munita della
licenza fiscale rilasciata  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.
153/2001, che  beneficia  dell'aliquota  ridotta  in  quanto  produce
annualmente non piu' di 10.000 ettolitri di  birra  e  ha  tutti  gli
altri requisiti di cui alla lettera b); 
    f) piccola birreria unionale: una fabbrica di birra  avente  sede
in un altro Paese dell'Unione europea, con produzione annua di  birra
non superiore a 10.000 ettolitri, che abbia caratteristiche  analoghe
a quelle del microbirrificio, cosi' come definito alla lettera b); 
    g)   Ufficio   competente:   l'Ufficio    dogane    e    monopoli
territorialmente competente in relazione al luogo in cui  e'  ubicato
il microbirrificio o la piccola birreria nazionale; 
    h) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma
2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
  2. La fabbricazione della birra in un  microbirrificio  avviene  in
regime di deposito fiscale conformemente alle prescrizioni  contenute
nel  presente  decreto  che  disciplina  altresi'  le  modalita'   di
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35,  comma  3-bis,  del
TUA, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle
modalita' semplificate  di  accertamento  e  contabilizzazione  della
birra prodotta nel medesimo microbirrificio. 
  3. L'aliquota ridotta e' applicata alla birra ottenuta a seguito di
un ciclo di produzione, che inizia con la realizzazione del  mosto  e
si  conclude  con  la  fase  di  condizionamento,  che  sia  eseguito
interamente in microbirrifici ovvero in piccole birrerie nazionali. I
predetti microbirrifici e le predette piccole birrerie nazionali  non
possono ricevere birra sfusa o condizionata in regime  sospensivo;  i
microbirrifici possono spedire in regime sospensivo la stessa  birra,
alle condizioni previste dall'art. 3, comma 5.