IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19
ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle
accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche che consente, agli Stati
membri di applicare, entro i vincoli stabiliti dal medesimo par. 1,
aliquote ridotte di accisa sulla birra realizzata in piccole birrerie
indipendenti come definite dal par. 2 del predetto art. 4;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare:
l'art. 28, che stabilisce che la fabbricazione della birra sia
effettuata in regime di deposito fiscale;
l'art. 35, comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa
sulla birra, stabilisce le modalita' di accertamento del prodotto nei
depositi fiscali di birra;
l'art. 35, comma 3-bis, che, ai fini dell'applicazione
dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra
prodotta nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16
agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a
10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra realizzata
in tali impianti, dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I
annesso al predetto testo unico ridotta del 40 per cento;
l'art. 18 che contiene disposizioni relative ai poteri e ai
controlli attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e
agli appartenenti alla Guardia di finanza ai fini della gestione
dell'accisa e dell'accertamento delle violazioni alla disciplina
della medesima imposta;
Visto l'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e
successive modificazioni, in cui si precisa che per piccolo
birrificio indipendente si intende un birrificio che sia, in
particolare, legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi
altro birrificio e la cui produzione annua non superi 200.000
ettolitri;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo
della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito
dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime
delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale
sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie
prime alcoligene;
Visto l'art. 35, comma 3-ter, del TUA, che demanda ad un decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis del
medesimo art. 35, con particolare riguardo all'assetto del deposito
fiscale e alle modalita' semplificate di accertamento e
contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al
medesimo comma 3-bis;
Considerato che la fabbricazione della birra nelle fabbriche aventi
produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri avviene in regime
di deposito fiscale, autorizzato ai sensi dell'art. 28, comma 2,
lettera g), del TUA e disciplinato dal decreto del Ministro delle
finanze n. 153 del 2001;
Ritenuto che l'art. 35, comma 3-bis, del TUA ha definito,
attraverso il rinvio all'art. 2, comma 4-bis, della predetta legge n.
1354 del 1962, una tipologia di fabbrica di birra, che risulta
legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro
birrificio, non operando sotto licenza di utilizzo dei diritti di
proprieta' immateriale altrui e che utilizza impianti fisicamente
distinti da altri birrifici ed e' contraddistinta da una limitata
soglia di produzione;
Considerato che alla birra prodotta negli impianti della predetta
tipologia di fabbrica di birra e' applicata, in relazione alle
descritte peculiarita', un'aliquota di accisa ridotta del 40 per
cento e che per la stessa tipologia di fabbrica devono essere
introdotte particolari modalita' semplificate di accertamento e
contabilizzazione della birra prodotta e deve essere stabilito un
particolare assetto di deposito fiscale in relazione alle sue
limitate esigenze operative;
Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del settore della fabbricazione della birra;
Decreta:
Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni;
b) microbirrificio: una fabbrica di birra che produce annualmente
non piu' di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche
identificative di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto
1962, n. 1354, e successive modificazioni, in quanto risulta
legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro
birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica
abbia come finalita' economica la realizzazione della propria birra e
al fatto che non riceva, da altri soggetti obbligati, birra
condizionata o non condizionata in regime di sospensione dall'accisa.
La predetta fabbrica utilizza impianti fisicamente distinti da quelli
di qualsiasi altro birrificio e non opera sotto licenza di utilizzo
dei diritti di proprieta' immateriale altrui in modo che la birra
prodotta risulti esclusivamente da un processo di lavorazione
integrato a partire dalla realizzazione del mosto;
c) aliquota ridotta: l'aliquota applicata sulla birra, di cui
all'Allegato I annesso al TUA, ridotta del 40 per cento;
d) decreto ministeriale n. 153/2001: il regolamento adottato con
decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante
disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione,
circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande
alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per
l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
e) piccola birreria nazionale: una fabbrica di birra munita della
licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n.
153/2001, che beneficia dell'aliquota ridotta in quanto produce
annualmente non piu' di 10.000 ettolitri di birra e ha tutti gli
altri requisiti di cui alla lettera b);
f) piccola birreria unionale: una fabbrica di birra avente sede
in un altro Paese dell'Unione europea, con produzione annua di birra
non superiore a 10.000 ettolitri, che abbia caratteristiche analoghe
a quelle del microbirrificio, cosi' come definito alla lettera b);
g) Ufficio competente: l'Ufficio dogane e monopoli
territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' ubicato
il microbirrificio o la piccola birreria nazionale;
h) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma
2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La fabbricazione della birra in un microbirrificio avviene in
regime di deposito fiscale conformemente alle prescrizioni contenute
nel presente decreto che disciplina altresi' le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 3-bis, del
TUA, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle
modalita' semplificate di accertamento e contabilizzazione della
birra prodotta nel medesimo microbirrificio.
3. L'aliquota ridotta e' applicata alla birra ottenuta a seguito di
un ciclo di produzione, che inizia con la realizzazione del mosto e
si conclude con la fase di condizionamento, che sia eseguito
interamente in microbirrifici ovvero in piccole birrerie nazionali. I
predetti microbirrifici e le predette piccole birrerie nazionali non
possono ricevere birra sfusa o condizionata in regime sospensivo; i
microbirrifici possono spedire in regime sospensivo la stessa birra,
alle condizioni previste dall'art. 3, comma 5.