Art. 10
Disposizioni per i microbirrifici che operano senza detenere birra in
sospensione di accisa
1. Fermo restando l'obbligo di adempiere a quanto previsto
dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e commi 3 e 4, l'esercente il
microbirrificio che ha espresso, ai sensi dell'art. 2, comma 5, la
volonta' di non detenere presso il microbirrificio birra condizionata
in sospensione di accisa, redige e custodisce il registro di cui al
medesimo art. 7, comma 1, lettera c) conformemente al modello
semplificato di cui all'Allegato III, provvedendo a riportare in esso
i quantitativi di birra condizionata nonche' tutti gli altri dati
richiesti dal medesimo modello.
2. Ai fini della liquidazione dell'accisa sulla birra prodotta dai
microbirrifici di cui al presente articolo, la medesima e' immessa in
consumo a conclusione delle operazioni di condizionamento e
contabilizzazione; tale contabilizzazione e' effettuata con le
modalita' di cui al comma 1 nella stessa giornata in cui avviene il
condizionamento. La medesima birra e' detenuta ad imposta assolta al
di fuori della delimitazione del deposito fiscale.