Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Gli esercenti fabbriche di birra titolari di licenza di
esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 140839/RU del 4
dicembre 2013, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto
ministeriale n. 153/2001, d'ora in avanti indicata come
determinazione del 2013, al fine di adeguarsi alle disposizioni del
presente decreto presentano, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso, una richiesta di aggiornamento della
predetta licenza indicando gli elementi riportati nell'art. 2, comma
1, e il quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018;
nella stessa richiesta, i predetti esercenti manifestano,
eventualmente, la volonta' di non detenere birra condizionata presso
il proprio impianto in sospensione di accisa. Alla stessa richiesta
e' allegata la documentazione, di cui al presente decreto,
integrativa di quella gia' in possesso dell'Ufficio competente e, in
particolare, i documenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a),
b) e d) nonche' la dichiarazione prevista dal medesimo art. 2, comma
2, lettera e).
2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli esercenti
le fabbriche di birra di cui al comma 1, nelle more
dell'aggiornamento di cui al medesimo comma 1, continuano l'attivita'
produttiva osservando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e tenendo
la contabilita' di cui all'art. 7; a tal fine gli Uffici competenti
provvedono ad effettuare le operazioni di cui all'art. 7, comma 4,
entro quindici giorni dalla presentazione della stessa richiesta alla
quale sono allegati i registri da vidimare.
3. L'Ufficio competente provvede a rideterminare la cauzione
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, notificando al soggetto
che presenta l'istanza di cui al comma 1 il relativo ammontare.
4. Gli esercenti le fabbriche di cui al presente articolo si
adeguano alle prescrizioni eventualmente impartite dall'Ufficio
competente entro novanta giorni dalla relativa notifica.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i soggetti di cui al
medesimo comma 1, esercenti fabbriche di birra aventi una produzione
annua non superiore a 500 ettolitri di birra, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultino titolari di licenza
di esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del 2013, e che
abbiano installato un misuratore dell'energia elettrica o del
prodotto energetico utilizzati nelle operazioni di riscaldamento
delle Corte come stabilito dall'art. 3, comma 1, della predetta
determinazione, possono continuare ad utilizzarlo fino al 31 dicembre
2020, ai fini della quantificazione del mosto prodotto, in luogo del
misuratore previsto dall'art. 4, comma 2, del presente decreto.
6. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli esercenti
piccole birrerie nazionali, gia' operanti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, comunicano all'Ufficio competente di
voler fruire del medesimo beneficio fiscale, indicando il
quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; alla stessa
comunicazione e' allegata una dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera e).