Art. 11 Disposizioni transitorie 1. Gli esercenti fabbriche di birra titolari di licenza di esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 140839/RU del 4 dicembre 2013, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 153/2001, d'ora in avanti indicata come determinazione del 2013, al fine di adeguarsi alle disposizioni del presente decreto presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, una richiesta di aggiornamento della predetta licenza indicando gli elementi riportati nell'art. 2, comma 1, e il quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; nella stessa richiesta, i predetti esercenti manifestano, eventualmente, la volonta' di non detenere birra condizionata presso il proprio impianto in sospensione di accisa. Alla stessa richiesta e' allegata la documentazione, di cui al presente decreto, integrativa di quella gia' in possesso dell'Ufficio competente e, in particolare, i documenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a), b) e d) nonche' la dichiarazione prevista dal medesimo art. 2, comma 2, lettera e). 2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli esercenti le fabbriche di birra di cui al comma 1, nelle more dell'aggiornamento di cui al medesimo comma 1, continuano l'attivita' produttiva osservando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e tenendo la contabilita' di cui all'art. 7; a tal fine gli Uffici competenti provvedono ad effettuare le operazioni di cui all'art. 7, comma 4, entro quindici giorni dalla presentazione della stessa richiesta alla quale sono allegati i registri da vidimare. 3. L'Ufficio competente provvede a rideterminare la cauzione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, notificando al soggetto che presenta l'istanza di cui al comma 1 il relativo ammontare. 4. Gli esercenti le fabbriche di cui al presente articolo si adeguano alle prescrizioni eventualmente impartite dall'Ufficio competente entro novanta giorni dalla relativa notifica. 5. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, esercenti fabbriche di birra aventi una produzione annua non superiore a 500 ettolitri di birra, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino titolari di licenza di esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del 2013, e che abbiano installato un misuratore dell'energia elettrica o del prodotto energetico utilizzati nelle operazioni di riscaldamento delle Corte come stabilito dall'art. 3, comma 1, della predetta determinazione, possono continuare ad utilizzarlo fino al 31 dicembre 2020, ai fini della quantificazione del mosto prodotto, in luogo del misuratore previsto dall'art. 4, comma 2, del presente decreto. 6. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli esercenti piccole birrerie nazionali, gia' operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'Ufficio competente di voler fruire del medesimo beneficio fiscale, indicando il quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; alla stessa comunicazione e' allegata una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera e).