Art. 12
Disposizioni di attuazione
1. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite
le modalita' per la trasmissione telematica dell'istanza di cui
all'art. 2, comma 1, dei dati giornalieri della contabilita' di cui
all'art. 7 e delle dichiarazioni riepilogative di cui all'art. 8,
commi 2 e 3.
2. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite
le caratteristiche tecniche dei misuratori, impiegati ai fini
fiscali, menzionati nel presente decreto.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono adottate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.