Art. 3
Rilascio della licenza fiscale di microbirrificio
1. L'Ufficio competente effettua la verifica tecnica degli impianti
del microbirrificio nell'ambito della quale possono essere eseguiti
esperimenti di lavorazione anche per accertare la potenzialita' degli
impianti stessi e prove di collaudo degli strumenti di misurazione
ivi installati. I predetti esperimenti di lavorazione sono eseguiti
anche al fine di determinare la quantita' di acqua di lavaggio che
mediamente deve essere utilizzata per la sanificazione delle caldaie
e degli impianti e che, transitando attraverso i misuratori presenti,
dovra' essere distinta contabilmente dal mosto.
2. Delle operazioni di verifica di cui al comma 1, l'Ufficio
competente redige, in doppio esemplare, un processo verbale,
sottoscritto anche dal soggetto di cui all'art. 2, comma 1.
3. Ai fini della determinazione della cauzione prevista dall'art.
28, comma 5, lettera a), del TUA, la quantita' massima di birra che
puo' essere detenuta nel deposito fiscale e' calcolata, dall'Ufficio
competente, con riferimento alla capacita' dei serbatoi della birra
presenti e al quantitativo massimo di birra condizionata che si
intende detenere in regime sospensivo nel magazzino di cui all'art.
2, comma 2, lettera a); ai fini della determinazione della media
dell'imposta dovuta alle prescritte scadenze, cui fa riferimento
l'art. 5, comma 3, del TUA, la stessa e' riferita all'anno solare ed
e' determinata in base ai dati risultanti dal registro della birra
condizionata di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). L'ammontare
della cauzione e' notificato dall'Ufficio competente al soggetto di
cui all'art. 2, comma 1.
4. Effettuata con esito positivo la verifica di cui al comma 1,
constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite ai
sensi dell'art. 4, comma 3 e l'avvenuta prestazione della cauzione di
cui al comma 3, l'Ufficio competente autorizza l'istituzione del
deposito fiscale e, dopo aver riscontrato il regolare pagamento del
diritto di licenza di cui all'art. 63, comma 2, lettera a), del TUA,
rilascia la licenza di esercizio di microbirrificio e il relativo
codice di accisa.
5. L'esercente il microbirrificio che intende spedire la birra
condizionata, realizzata nel proprio impianto, in regime di
sospensione dall'accisa verso altri Paesi dell'Unione europea o in
esportazione verso Paesi terzi, ne da' preventiva comunicazione,
tramite PEC, all'Ufficio competente.