Art. 4
Assetto del deposito fiscale dei microbirrifici
1. Il deposito fiscale di cui all'art. 3, comma 4, comprende i
magazzini in cui sono detenute le materie prime amidacee, i locali in
cui sono situati gli impianti e le apparecchiature per la produzione
del mosto, i serbatoi e tutte le attrezzature necessari per la
realizzazione della birra nonche' i reparti di condizionamento e il
magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo. Il
predetto magazzino e' ubicato in un'area del deposito fiscale
appositamente delimitata. La birra condizionata per la quale sia
stata assolta la relativa accisa e' detenuta al di fuori della
delimitazione del deposito fiscale.
2. Nel deposito fiscale del microbirrificio, e' sempre installato,
qualunque sia la capacita' produttiva, un misuratore del mosto
prodotto, collegato alle caldaie attraverso tubazioni rigide e
inamovibili e posto a valle di uno scambiatore di calore,
appositamente dimensionato per consentire il raffreddamento del mosto
dalle condizioni nominali delle caldaie fino alla temperatura
nominale di 20°C.
3. Fatta eccezione per i microbirrifici indicati al comma 6,
l'Ufficio competente puo' impartire, anche nell'ambito della verifica
tecnica di cui all'art. 3, comma 1, apposite prescrizioni, graduate
in ragione della capacita' delle apparecchiature produttive presenti
nel microbirrificio e del movimento d'imposta, al fine di installare
dispositivi di misurazione del prodotto immediatamente prima della
fase di condizionamento posti su tratti di tubazioni rigide e
inamovibili; l'Ufficio competente puo' prescrivere altresi'
l'installazione di un apposito misuratore dell'acqua utilizzata per
la produzione del mosto.
4. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 e' consentito,
nel microbirrificio, l'utilizzo di tubazioni mobili ai fini del
trasferimento delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto
finito.
5. La birra realizzata nel microbirrificio e' considerata prodotto
finito al termine delle operazioni di condizionamento, che devono
essere eseguite nel medesimo impianto. Il reparto di condizionamento
presente nel deposito fiscale e' destinato esclusivamente al
confezionamento della birra prodotta nel microbirrificio.
6. Nei microbirrifici aventi una produzione annua non superiore a
3'000 ettolitri di birra e' installato esclusivamente il misuratore
del mosto prodotto di cui al comma 2.