Art. 5 
 
            Adempimenti dell'esercente il microbirrificio 
 
  1.  L'esercente  il  microbirrificio   comunica,   preventivamente,
all'Ufficio competente,  esclusivamente  tramite  PEC,  il  programma
delle lavorazioni che intende  effettuare  per  la  produzione  della
birra. Il programma, che non puo' prevedere un periodo  superiore  al
mese solare, e' presentato almeno ventiquattro ore prima  dell'inizio
della prima lavorazione prevista dal programma escludendo dal computo
le giornate di sabato e le festivita'. Nel programma sono indicate la
data e l'ora prevista per l'inizio di ciascuna operazione di cottura,
d'ora in avanti indicata come cotta, la ricetta della  birra  che  si
intende realizzare, la quantita' di mosto che si prevede di  ottenere
per ciascuna cotta e il grado-Plato del  prodotto  finito.  Eventuali
variazioni  al  programma  sono  comunicate,  tramite   PEC,   almeno
ventiquattro ore prima dell'effettuazione delle lavorazioni stesse. 
  2. L'Ufficio competente ha facolta' di assistere alle operazioni di
fabbricazione e di  prelevare  campioni  del  mosto  e  del  prodotto
finito. Il campione si  intende  conforme  a  quanto  dichiarato  dal
depositario autorizzato se il grado-Plato, determinato  sul  prodotto
finito dall'Ufficio competente, non e' superiore di  oltre  5  decimi
rispetto al valore comunicato ai sensi del comma 1. 
  3. Dopo l'effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto  si
discosti  di  oltre  il  10  per  cento  da  quello  indicato   nella
comunicazione di cui  al  comma  1,  l'esercente  il  microbirrificio
fornisce immediata comunicazione integrativa, esclusivamente  tramite
PEC, all'Ufficio competente.