Art. 5 Adempimenti dell'esercente il microbirrificio 1. L'esercente il microbirrificio comunica, preventivamente, all'Ufficio competente, esclusivamente tramite PEC, il programma delle lavorazioni che intende effettuare per la produzione della birra. Il programma, che non puo' prevedere un periodo superiore al mese solare, e' presentato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della prima lavorazione prevista dal programma escludendo dal computo le giornate di sabato e le festivita'. Nel programma sono indicate la data e l'ora prevista per l'inizio di ciascuna operazione di cottura, d'ora in avanti indicata come cotta, la ricetta della birra che si intende realizzare, la quantita' di mosto che si prevede di ottenere per ciascuna cotta e il grado-Plato del prodotto finito. Eventuali variazioni al programma sono comunicate, tramite PEC, almeno ventiquattro ore prima dell'effettuazione delle lavorazioni stesse. 2. L'Ufficio competente ha facolta' di assistere alle operazioni di fabbricazione e di prelevare campioni del mosto e del prodotto finito. Il campione si intende conforme a quanto dichiarato dal depositario autorizzato se il grado-Plato, determinato sul prodotto finito dall'Ufficio competente, non e' superiore di oltre 5 decimi rispetto al valore comunicato ai sensi del comma 1. 3. Dopo l'effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto si discosti di oltre il 10 per cento da quello indicato nella comunicazione di cui al comma 1, l'esercente il microbirrificio fornisce immediata comunicazione integrativa, esclusivamente tramite PEC, all'Ufficio competente.