Art. 5
Adempimenti dell'esercente il microbirrificio
1. L'esercente il microbirrificio comunica, preventivamente,
all'Ufficio competente, esclusivamente tramite PEC, il programma
delle lavorazioni che intende effettuare per la produzione della
birra. Il programma, che non puo' prevedere un periodo superiore al
mese solare, e' presentato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio
della prima lavorazione prevista dal programma escludendo dal computo
le giornate di sabato e le festivita'. Nel programma sono indicate la
data e l'ora prevista per l'inizio di ciascuna operazione di cottura,
d'ora in avanti indicata come cotta, la ricetta della birra che si
intende realizzare, la quantita' di mosto che si prevede di ottenere
per ciascuna cotta e il grado-Plato del prodotto finito. Eventuali
variazioni al programma sono comunicate, tramite PEC, almeno
ventiquattro ore prima dell'effettuazione delle lavorazioni stesse.
2. L'Ufficio competente ha facolta' di assistere alle operazioni di
fabbricazione e di prelevare campioni del mosto e del prodotto
finito. Il campione si intende conforme a quanto dichiarato dal
depositario autorizzato se il grado-Plato, determinato sul prodotto
finito dall'Ufficio competente, non e' superiore di oltre 5 decimi
rispetto al valore comunicato ai sensi del comma 1.
3. Dopo l'effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto si
discosti di oltre il 10 per cento da quello indicato nella
comunicazione di cui al comma 1, l'esercente il microbirrificio
fornisce immediata comunicazione integrativa, esclusivamente tramite
PEC, all'Ufficio competente.