Art. 6 
 
                    Accertamento della produzione 
 
  1.   Per   determinare   i   quantitativi   di   birra,   ai   fini
dell'accertamento   della   produzione   del   microbirrificio,    il
depositario  autorizzato  provvede,  al  termine   della   fase   del
condizionamento, ad annotare nel registro di cui all'art. 7, comma 1,
lettera c), i medesimi quantitativi  di  birra  condizionata  con  le
modalita' ivi previste e nel rispetto dei tempi indicati nel comma  2
del medesimo art. 7. 
  2.  L'Ufficio  competente  verifica  la   regolare   tenuta   della
contabilita' di cui all'art. 7  del  microbirrificio  e  il  corretto
assolvimento  dell'accisa  anche  attraverso  il  riscontro   tra   i
quantitativi  di  birra  condizionata  riportati  nella  contabilita'
stessa e i valori rilevati dal misuratore del mosto di  cui  all'art.
4, comma 2, o, nel  caso  siano  stati  installati  a  seguito  delle
prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, anche dagli altri  eventuali
dispositivi di misurazione. 
  3. Al fine di verificare il processo di fabbricazione della  birra,
l'Ufficio competente ha  facolta'  di  riscontrare,  in  relazione  a
specifiche ricette, la resa percentuale di lavorazione dichiarata  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, lettera  d),  attraverso  esperimenti  di
lavorazione; ha facolta' altresi'  di  riscontrare  la  quantita'  di
acqua di lavaggio necessaria per la  sanificazione  delle  caldaie  e
degli impianti.