Art. 7
Tenuta della contabilita' dei microbirrifici
1. Gli esercenti microbirrifici redigono e custodiscono i seguenti
registri:
a) un registro di carico e scarico delle materie prime amidacee
introdotte nel deposito e successivamente avviate alla produzione
della birra;
b) un registro, conforme al modello di cui all'Allegato I al
presente decreto, del mosto ottenuto per ciascuna cotta, quale
risulta dalle letture del relativo misuratore, con indicazione della
relativa ricetta e, separatamente, del quantitativo di acqua
impiegata per ogni ciclo di sanificazione della caldaia e degli
impianti, effettuato successivamente alla cotta;
c) un registro della birra condizionata, conforme al modello di
cui all'Allegato II al presente decreto, che riporti, in relazione al
carico, i quantitativi e il tipo di birra condizionata e, in
relazione allo scarico, i quantitativi di birra condizionata
estratti, dal deposito fiscale, per essere immessi in consumo nel
territorio nazionale nonche' tutti gli altri dati riportati nel
medesimo modello. Il predetto registro riporta altresi' le rimanenze
contabili giornaliere. I soggetti di cui all'art. 3, comma 5, nello
stesso registro annotano in caso di trasferimento di birra in regime
sospensivo verso altri Paesi dell'Unione europea, il codice unico di
riferimento amministrativo del documento elettronico di cui al
regolamento (CEE) n. 684/2009, della Commissione del 24 luglio 2009
ovvero, in caso di esportazione, l'indicazione dell'inerente
dichiarazione doganale; i medesimi soggetti contabilizzano
l'ammontare delle cauzioni relative alle singole spedizioni, tenendo
in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le
spedizioni non ancora appurate e riportano, a conclusione della
circolazione, gli estremi della convalida della nota di ricevimento.
2. Le registrazioni sulle scritture contabili di cui al comma 1
sono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono
le relative operazioni.
3. Gli esercenti microbirrifici redigono almeno una volta l'anno:
a) l'inventario fisico delle materie prime, del mosto e della
birra, condizionata e non ancora condizionata;
b) il bilancio di materia con l'indicazione delle rese di
lavorazione;
c) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di
energia elettrica e dei combustibili impiegati.
4. I registri di cui al comma 1, sono numerati progressivamente e,
prima del loro uso, sono vidimati dall'Ufficio competente. I registri
possono essere predisposti in modelli idonei alla scritturazione
mediante procedure informatizzate.