Art. 8
Applicazione dell'aliquota ridotta
1. Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici e nelle
piccole birrerie nazionali, e' applicata, al momento dell'immissione
in consumo nel territorio nazionale direttamente dai predetti
impianti, l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno solare in
corso, la produzione dell'impianto non risulti superiore a 10.000
ettolitri di birra e sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto.
2. L'esercente il microbirrificio e l'esercente la piccola birreria
nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano, tramite
PEC, all'Ufficio competente, una dichiarazione riepilogativa
riportante, in relazione all'anno precedente, il volume della birra
complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della
birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino.
3. Sulla birra realizzata e condizionata in una piccola birreria
unionale, immessa in consumo nel territorio dello Stato dal soggetto
obbligato nazionale che ha ricevuto la birra direttamente dalla
predetta birreria, e' applicata l'aliquota ridotta di accisa qualora,
nell'anno solare in corso, la produzione della medesima birreria non
risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e ricorrano requisiti
analoghi a quelli previsti dal presente decreto per i microbirrifici;
ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente comma, il
medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, presenta, tramite PEC, all'Ufficio delle dogane competente sul
proprio deposito, una dichiarazione riepilogativa riportante, in
relazione all'anno precedente e con riferimento a ciascuna piccola
birreria unionale da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi
codici di accisa nonche' i quantitativi di birra immessi in consumo
nel territorio nazionale.
4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 sono allegate le
certificazioni rilasciate dalle Autorita' competenti sulle piccole
birrerie unionali attestanti la sussistenza delle condizioni
richieste per i microbirrifici nazionali.
5. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dal comma 2 e dal
comma 3 risulta che nell'anno solare di riferimento la produzione
annuale del microbirrificio, della piccola birreria nazionale ovvero
della piccola birreria unionale, ha superato i 10.000 ettolitri,
l'Ufficio competente notifica, a seconda dei casi, all'esercente il
microbirrificio, all'esercente la piccola birreria nazionale ovvero
al soggetto obbligato nazionale di cui al comma 3, un avviso di
pagamento per il recupero dell'accisa dovuta sui quantitativi di
birra complessivamente immessi in consumo ad aliquota ridotta nel
medesimo periodo. L'Ufficio competente, previa diffida
all'interessato, provvede a notificare analogo avviso di pagamento
per il recupero dell'accisa all'esercente o al soggetto obbligato
nazionale che non presentino la dichiarazione di cui rispettivamente
al comma 2 o al comma 3 nel termine previsto.