Art. 8 
 
                 Applicazione dell'aliquota ridotta 
 
  1. Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici e nelle
piccole birrerie nazionali, e' applicata, al momento  dell'immissione
in  consumo  nel  territorio  nazionale  direttamente  dai   predetti
impianti, l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno  solare  in
corso, la produzione dell'impianto non  risulti  superiore  a  10.000
ettolitri di birra e sussistano i  requisiti  previsti  dal  presente
decreto. 
  2. L'esercente il microbirrificio e l'esercente la piccola birreria
nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno,  presentano,  tramite
PEC,  all'Ufficio   competente,   una   dichiarazione   riepilogativa
riportante, in relazione all'anno precedente, il volume  della  birra
complessivamente presa in carico rispettivamente nel  registro  della
birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino. 
  3. Sulla birra realizzata e condizionata in  una  piccola  birreria
unionale, immessa in consumo nel territorio dello Stato dal  soggetto
obbligato nazionale che  ha  ricevuto  la  birra  direttamente  dalla
predetta birreria, e' applicata l'aliquota ridotta di accisa qualora,
nell'anno solare in corso, la produzione della medesima birreria  non
risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e  ricorrano  requisiti
analoghi a quelli previsti dal presente decreto per i microbirrifici;
ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente comma,  il
medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, presenta, tramite PEC, all'Ufficio delle dogane competente  sul
proprio deposito,  una  dichiarazione  riepilogativa  riportante,  in
relazione all'anno precedente e con riferimento  a  ciascuna  piccola
birreria unionale da cui ha ricevuto birra condizionata,  i  relativi
codici di accisa nonche' i quantitativi di birra immessi  in  consumo
nel territorio nazionale. 
  4.  Alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  3  sono  allegate   le
certificazioni rilasciate dalle Autorita'  competenti  sulle  piccole
birrerie  unionali  attestanti  la   sussistenza   delle   condizioni
richieste per i microbirrifici nazionali. 
  5. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dal comma 2  e  dal
comma 3 risulta che nell'anno solare  di  riferimento  la  produzione
annuale del microbirrificio, della piccola birreria nazionale  ovvero
della piccola birreria unionale,  ha  superato  i  10.000  ettolitri,
l'Ufficio competente notifica, a seconda dei casi,  all'esercente  il
microbirrificio, all'esercente la piccola birreria  nazionale  ovvero
al soggetto obbligato nazionale di cui  al  comma  3,  un  avviso  di
pagamento per il recupero  dell'accisa  dovuta  sui  quantitativi  di
birra complessivamente immessi in consumo  ad  aliquota  ridotta  nel
medesimo    periodo.    L'Ufficio    competente,    previa    diffida
all'interessato, provvede a notificare analogo  avviso  di  pagamento
per il recupero dell'accisa all'esercente  o  al  soggetto  obbligato
nazionale che non presentino la dichiarazione di cui  rispettivamente
al comma 2 o al comma 3 nel termine previsto.