Art. 9 
 
             Superamento del limite di produzione annua 
                    di birra del microbirrificio 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma  5,  se  dalla
dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2, risulta che l'esercente  il
microbirrificio ha prodotto un  quantitativo  di  birra  superiore  a
10.000  ettolitri,  l'Ufficio  competente  impartisce   al   medesimo
esercente  le  prescrizioni  necessarie  a  consentire  di   adeguare
l'assetto del deposito fiscale a quello configurato dalle  pertinenti
disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 153/2001, fissando
un tempo congruo per l'adeguamento stesso, non superiore in ogni caso
a duecentodieci giorni.