Art. 9
Superamento del limite di produzione annua
di birra del microbirrificio
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5, se dalla
dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2, risulta che l'esercente il
microbirrificio ha prodotto un quantitativo di birra superiore a
10.000 ettolitri, l'Ufficio competente impartisce al medesimo
esercente le prescrizioni necessarie a consentire di adeguare
l'assetto del deposito fiscale a quello configurato dalle pertinenti
disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 153/2001, fissando
un tempo congruo per l'adeguamento stesso, non superiore in ogni caso
a duecentodieci giorni.