IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto, in particolare, il comma 493 della citata legge n.  145  del
2018 il quale, tra l'altro, istituisce nello stato di previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   il   Fondo   indennizzo
risparmiatori (FIR) con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Visto l'art. 1, commi da 855 a 861, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita'  2016),  in  materia  di
erogazione di prestazioni in favore degli investitori che  alla  data
di entrata in vigore del decreto-legge  22  novembre  2015,  n.  183,
detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca  delle
Marche S.p.a., dalla  Banca  popolare  dell'Etruria  e  del  Lazio  -
Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio di  Ferrara  S.p.a.  e
dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.; 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio  2016,  n.  59,
convertito con modificazioni dalla legge  30  giugno  2016,  n.  119,
recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; 
  Visto il decreto-legge  25  giugno  2017,  n.  99,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  31  luglio   2017,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare la parita'  di  trattamento  dei
creditori nel contesto di una  ricapitalizzazione  precauzionale  nel
settore creditizio nonche' per la liquidazione coatta  amministrativa
di Banca popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a.»; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto legislativo  del  1°  settembre  1993,  n.  385  e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia»; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  24  febbraio  1998,  n.  58  e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Considerata la necessita' di adottare il decreto previsto dal comma
501 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, al  fine
di stabilire modalita' per l'erogazione degli indennizzi a favore dei
risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto  da  parte  di
banche e loro controllate aventi sede  legale  in  Italia,  poste  in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015  e  prima
del  1°  gennaio  2018,  in  ragione  delle  violazioni   massive   o
individuali degli obblighi di informazione,  diligenza,  correttezza,
buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Considerata  l'esigenza  di  escludere  sovrapposizioni   tra   gli
interventi del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'art.  1,
comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quelli del Fondo di
solidarieta' previsto dall'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre
2015, n. 208; 
  Considerato che le attivita' di supporto per  l'espletamento  delle
funzioni della Commissione tecnica, di cui al comma  501  del  citato
art. 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono  affidate  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze,  come  previsto  dal  comma
501-bis dello stesso articolo,  a  societa'  a  capitale  interamente
pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un  controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria
attivita'  quasi  esclusivamente   nei   confronti   della   predetta
amministrazione; 
  Considerato che, nell'ambito delle societa' con capitale  azionario
interamente  pubblico  e  soggette  a  controllo  analogo  a   quello
esercitato  dall'amministrazione  sui  propri  servizi,  solo  Consap
S.p.a. dispone, secondo le disposizioni statutarie vigenti alla  data
del presente decreto, delle competenze  amministrative,  finanziarie,
operative e di controllo necessarie all'espletamento delle  attivita'
di supporto previste dal citato comma 501-bis dell'art. 1 della legge
30  dicembre  2018,  n.  145,   poiche'   dispone   della   struttura
organizzativa e delle competenze professionali acquisite e  impiegate
nella  gestione  di  analoghe  iniziative  e  funzioni  affidate   da
pubbliche amministrazioni; 
  Ritenuta congrua la quantificazione degli oneri e costi di gestione
previsti per  l'espletamento  dell'attivita'  di  segreteria  tecnica
della Commissione  tecnica  indicata  dal  suindicato  comma  501-bis
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  posti  a  carico
delle risorse finanziarie del Fondo  indennizzo  risparmiatori  (FIR)
nel limite massimo  di  12,5  milioni  di  euro  complessivi  per  il
triennio 2019-2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  modalita'  di  presentazione
dell'istanza di indennizzo e di accesso alle  prestazioni  del  Fondo
indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni  di
cui all'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, che hanno previsto l'erogazione degli indennizzi  a  favore  dei
risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto  da  parte  di
banche e loro controllate aventi sede  legale  in  Italia,  poste  in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015  e  prima
del 1° gennaio  2018,  in  ragione  delle  violazioni  massive  degli
obblighi  di  informazione,  diligenza,   correttezza,   buona   fede
oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.