Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «FIR»: Fondo indennizzo risparmiatori istituito dal comma 493 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dal comma 855 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) «MEF»: Ministero dell'economia e delle finanze; d) «Banche in liquidazione»: banche e loro controllate aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017; e) «Risoluzione»: procedura prevista dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; f) «strumenti finanziari»: azioni o obbligazioni subordinate di cui all'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 acquistate dal risparmiatore emesse dalle banche in liquidazione; g) «violazioni massive del T.U.F.»: violazioni individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, poste in essere anche con carattere di ripetitivita' e sistematicita', degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; h) «risparmiatori»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, possessori degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione alla data del provvedimento di messa in liquidazione; sono esclusi azionisti ed obbligazionisti subordinati diversi dai soggetti innanzi specificati, le controparti qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), del T.U.F., e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo art. 6 del T.U.F., nonche' i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in liquidazione, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonche' i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado; i) «T.U.B.»: il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; l) «T.U.F.»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; m) «FITD»: il Fondo interbancario di tutela di depositi istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.