Art. 3 
 
                   Aventi diritto agli indennizzi 
 
  1.  Possono  chiedere  l'indennizzo  del  FIR  i  seguenti  «aventi
diritto»: 
    a1) i «risparmiatori», previsti dalla lettera h)  del  precedente
art. 2, in  possesso  degli  strumenti  finanziari  delle  banche  in
liquidazione, alla data del provvedimento di  messa  in  liquidazione
della  banca  che  li  ha  emessi,  i  quali  successivamente   hanno
continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; 
    b1) i «successori» per causa di morte dei «risparmiatori» di  cui
alla lettera h) dell'art. 2, che hanno acquisito la titolarita' degli
strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo  la  data  del
provvedimento  di  messa  in  liquidazione  e  successivamente  hanno
continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; 
    c1) i «familiari», costituiti  da  coniuge,  soggetto  legato  da
unione civile, convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20
maggio 2016, n.  76,  parenti  entro  il  secondo  grado,  che  hanno
acquisito la titolarita' degli strumenti finanziari delle  banche  in
liquidazione dai risparmiatori di cui alla lettera h) dell'art.  2  a
seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi  dopo
la data del provvedimento di messa in liquidazione e  successivamente
hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari. 
  2. Sono esclusi dalle prestazioni del FIR: 
    a2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di soggetti
diversi dai «risparmiatori» indicati dalla lettera a1)  del  comma  1
alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca  che
li ha emessi; 
    b2)  gli  strumenti  finanziari  acquistati  e  in  possesso   di
controparti qualificate di cui all'art. 6,  comma  2-quater,  lettera
d), del T.U.F.; 
    c2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di  clienti
professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6 del
T.U.F; 
    d2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di soggetti
che abbiano avuto, nelle banche o loro controllate,  dal  1°  gennaio
2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e
degli organi di controllo e di  vigilanza,  inclusi  gli  organi  che
svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro
del collegio sindacale; consigliere delegato;  direttore  generale  e
vice direttore generale, nonche' i loro parenti ed affini di primo  e
di secondo grado; 
    e2)  gli  strumenti  finanziari  trasferiti,  dopo  la  data  del
provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha  emessi,
dai soggetti esclusi indicati nelle lettere a2), b2),  c2),  d2)  del
presente comma agli aventi diritto previsti dal comma 1.