Art. 3 Aventi diritto agli indennizzi 1. Possono chiedere l'indennizzo del FIR i seguenti «aventi diritto»: a1) i «risparmiatori», previsti dalla lettera h) del precedente art. 2, in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; b1) i «successori» per causa di morte dei «risparmiatori» di cui alla lettera h) dell'art. 2, che hanno acquisito la titolarita' degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; c1) i «familiari», costituiti da coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarita' degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dai risparmiatori di cui alla lettera h) dell'art. 2 a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari. 2. Sono esclusi dalle prestazioni del FIR: a2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di soggetti diversi dai «risparmiatori» indicati dalla lettera a1) del comma 1 alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi; b2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di controparti qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), del T.U.F.; c2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6 del T.U.F; d2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, nelle banche o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonche' i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado; e2) gli strumenti finanziari trasferiti, dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, dai soggetti esclusi indicati nelle lettere a2), b2), c2), d2) del presente comma agli aventi diritto previsti dal comma 1.