Art. 5 
 
                       Misura degli indennizzi 
 
  1. L'indennizzo e' determinato nella misura del 30  per  cento  del
costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali,  entro
il limite massimo complessivo di  100.000  euro  per  ciascun  avente
diritto. Da detta misura dell'ammontare dell'indennizzo sono detratti
gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo
stesso strumento finanziario a titolo di altre forme  di  indennizzo,
ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato. 
  2. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato  delle
prestazioni del Fondo di solidarieta',  l'indennizzo  e'  determinato
nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi
inclusi gli oneri fiscali, entro il  limite  massimo  complessivo  di
100.000  euro  per  ciascun   avente   diritto.   Da   detta   misura
dell'ammontare dell'indennizzo sono detratti  gli  eventuali  importi
ricevuti dagli aventi diritto  in  relazione  allo  stesso  strumento
finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro,  rimborso
o  risarcimento  comunque  denominato  nonche'  la   differenza,   se
positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati  e
il rendimento di mercato di un buono del Tesoro poliennale di  durata
equivalente comunicata dal FITD, determinata ai sensi dei commi 3, 4,
5 dell'art. 9 del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,  convertito
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 
  3. Nel  caso  di  operazione  di  investimento  congiunta  di  piu'
investitori, in  mancanza  di  disposizioni  diverse,  le  quote  dei
crediti dei partecipanti si intendono uguali. 
  4.  Gli  aventi  diritto  provvedono  all'aggiornamento  di   dati,
informazioni  e  documenti  in   caso   di   variazione   di   quelli
precedentemente presentati.