Art. 6 
 
                   Modalita' di intervento del FIR 
 
  1. Ai fini della determinazione  degli  indennizzi,  Consob,  Fondo
interbancario di tutela di depositi (FITD) e Fondo  di  garanzia  dei
depositanti del Credito cooperativo (FGD.BCC) trasmettono, per quanto
di rispettiva competenza, alla Commissione tecnica di cui all'art. 7,
elenchi secondo ordine alfabetico, oggetto di apposita richiesta  che
ne determina contenuto e formato  informatico  di  trasmissione,  dei
possessori, alla data del provvedimento  di  messa  in  liquidazione,
degli strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione, con i
corrispondenti  dati  anagrafici,  nonche'   dei   possessori   degli
strumenti finanziari e dei relativi importi ricevuti dagli stessi per
transazioni o qualsiasi altra forma di indennizzo, ristoro,  rimborso
o  risarcimento  comunque  denominato.  Rispetto  alle   obbligazioni
subordinate il FITD, ai sensi dell'art. 1, comma 500, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, aggiunge il differenziale positivo  del  tasso
di rendimento percepito rispetto  a  titoli  di  Stato  con  scadenza
equivalente calcolato secondo quanto previsto dai commi  3,  4,  e  5
dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito  dalla
legge 30 giugno 2016, n. 119. Le  modalita'  di  comunicazione  degli
elenchi e dei dati sono stabilite dalla apposita richiesta. 
  2. La Commissione tecnica acquisisce dalle Banche, dal FITD  e  dal
FGD.BCC nonche' dagli enti  pubblici  rispettivamente  interessati  i
dati, le informazioni e i documenti inerenti alla richiesta da  parte
degli istanti. I  soggetti  di  cui  al  presente  comma  collaborano
secondo diligenza entro sessanta giorni con la  Commissione  tecnica,
la quale, scaduto detto termine, procede in base agli atti  acquisiti
e non e' responsabile  per  erronei  pagamenti  dovuti  ad  errori  o
omissioni imputabili ad altri soggetti. 
  3. La Commissione tecnica approva i piani di riparto delle  risorse
annuali  del  FIR  sulla  base  delle  istanze   munite   di   idonea
documentazione completa. 
  4. Il pagamento degli indennizzi viene effettuato  a  favore  degli
aventi diritto secondo il piano di riparto disposto e approvato dalla
Commissione tecnica sulla base  delle  istanze  corredate  di  idonea
documentazione. La Commissione dispone il pagamento  con  la  massima
celerita', anche attraverso la predisposizione di  piani  di  riparto
parziale delle risorse disponibili e  fino  al  loro  esaurimento.  I
pagamenti degli indennizzi possono essere effettuati con la modalita'
della  spesa  delegata,  a  valere  su  ordini  di  accreditamento  a
funzionari delegati  appositamente  nominati,  mediante  bonifico  al
conto corrente bancario o postale intestato agli aventi  diritto.  In
caso di rifinanziamento del FIR con risorse  finanziarie  aggiuntive,
gli importi dovuti sono corrisposti d'ufficio  agli  aventi  diritto,
secondo i relativi  piani  di  riparto  approvati  dalla  Commissione
tecnica.