Art. 7 Commissione tecnica 1. E' istituita la Commissione tecnica prevista dall'art. 1, comma 501, legge 30 dicembre 2018, n. 145, competente per l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo del FIR, che: a) esamina le istanze presentate dagli aventi diritto e la documentazione acquisita; b) dispone l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni; c) verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 nonche' delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato un pregiudizio ingiusto agli aventi diritto da parte di banche in liquidazione ai risparmiatori e, per conseguenza, agli altri eventuali aventi diritto, anche acquisendo d'ufficio apposita documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale, tra cui sentenze di giudizi penali o civili, pronunce emesse da arbitrati promossi dalle parti, tra i quali l'arbitro bancario e finanziario della Banca d'Italia, l'arbitro per le controversie finanziarie della Consob, provvedimenti sanzionatori o atti ispettivi della Banca d'Italia o della Consob, documenti ricognitivi dei commissari delle liquidazioni coatte amministrative, documenti acquisiti dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario» prodotti dai soggetti intervenuti, documentazione bancaria sulla profilatura e informativa della clientela e sui contratti di acquisto; d) stabilisce criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonche' dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subito da ciascun istante e il nesso causale tra le suddette violazioni e tale danno. Rientrano tra le suddette tipologie di violazioni anche le seguenti fattispecie: (i) la vendita o il collocamento di azioni o altri strumenti finanziari, emessi da una banca ovvero da una societa' appartenente a un gruppo bancario, attraverso la rete di distribuzione della medesima banca o societa' del gruppo senza l'osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l'adeguatezza dell'acquirente rispetto al profilo di rischio dei suddetti strumenti finanziari; (ii) la realizzazione delle suddette strategie di vendita o collocamento di cui al precedente punto (i) in connessione con uno o piu' dei seguenti elementi: l'erogazione di finanziamenti o altre forme di credito, anche a soggetti diversi dall'acquirente o il sottoscrittore ma collegati con esso, da parte della medesima banca ovvero societa' del gruppo (le cc.dd. operazioni baciate), includendo anche i casi in cui il controvalore versato per le azioni e gli altri strumenti finanziari sia significativamente inferiore all'entita' dei finanziamenti o delle altre forme di credito; la carente informazione o profilatura della clientela, ad esempio tramite l'assegnazione ai clienti di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo rispetto all'eta' ovvero alla composizione del loro patrimonio immobiliare o mobiliare, in particolare qualora quest'ultimo risulti concentrato in misura pari o superiore al 50% in strumenti di capitale o altri strumenti finanziari della banca o del gruppo bancario, ovvero in misura pari o superiore al 30% nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte della banca emittente o di societa' del gruppo; la variazione in aumento del profilo di rischio del cliente assegnato dalla banca contestualmente o in prossimita' all'operazione di vendita o collocamento; operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari non emessi dalla banca, presenti sul conto titoli presso la banca emittente o societa' del gruppo, in tempi di poco anteriori all'acquisto di strumenti di capitale o debito subordinato emessi dalla banca; (iii) la produzione e pubblicazione o divulgazione da parte di una banca o di un gruppo bancario di dati fuorvianti per l'investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca o del gruppo bancario, sia nel corso dell'ordinaria amministrazione sia in connessione con operazioni di aumento di capitale. e) verifica la completezza delle istanze munite di idonea documentazione, come previsto dall'art. 4; f) determina la misura dell'indennizzo a favore degli aventi diritto ai sensi dell'art. 5; g) stabilisce i criteri per la redazione dei piani di riparto, anche parziali; h) approva il piano di riparto degli indennizzi e ne dispone il pagamento, avvalendosi della segreteria tecnica di cui all'art. 8, comma 5, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 5, della dotazione finanziaria del FIR, al netto degli utilizzi connessi alle spese della Commissione tecnica e della relativa segreteria, e fino al suo esaurimento; i) adotta regolamenti e programmi occorrenti a disciplinare la propria attivita', potendo costituire Sottocommissioni interne coordinate dalla Commissione tecnica; j) formula relazioni periodiche, con cadenza quanto meno semestrale, con resoconto dell'attivita' espletata anche dalla segreteria tecnica di cui all'art. 8 comma 5, dei risultati complessivi realizzati nonche' dei pagamenti e dei costi dell'attivita', che trasmette al Dipartimento del Tesoro entro il mese successivo al periodo considerato.