Art. 9 Requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita' 1. I componenti della Commissione tecnica, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo al momento della nomina e durante l'intera durata dell'incarico, devono possedere una qualificata esperienza accademica o di patrocinio legale, o aver svolto funzioni giurisdizionali ovvero decisionali presso organismi di composizione o risoluzione delle controversie. 2. Non possono essere componenti della Commissione tecnica coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio, dato il coinvolgimento dei suddetti incarichi rispetto agli specifici fatti oggetto di accertamento, nonche' coloro che: a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile; b) sono stati condannati: 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni; d) si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del Testo unico bancario e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del Testo unico della finanza. 3. Non possono essere componenti della Commissione tecnica coloro ai quali sia stata applicata con sentenza su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste: a) dal comma 1, lettera b), numero 1), se di durata pari o superiori a un anno, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; b) dal comma 1, lettera b), numero 2) e numero 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.