Art. 7 Ritardi e inadempienze 1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione, comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e, per i dati inclusi nel Programma statistico nazionale, delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Il conferimento dei dati al Nuovo sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al maggior finanziamento ai sensi dell'art. 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 3. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la trasmissione dei modelli di cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza, ai fini della confermabilita' dell'incarico di direttore generale in applicazione dell'art. 3, comma 8, della richiamata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono disposizioni alle proprie aziende sanitarie per gli adempimenti connessi alla compilazione dei modelli sopraindicati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2019 Il Ministro della salute Grillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria