Art. 7 
 
                       Ritardi e inadempienze 
 
  1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di
compilazione dei modelli di rilevazione,  comporta  l'adozione  delle
misure  sostitutive   stabilite   dall'art.   11,   comma   11,   del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638  e,  per  i  dati
inclusi  nel   Programma   statistico   nazionale,   delle   sanzioni
amministrative  previste  dall'art.  11  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322. 
  2. Il conferimento dei dati al Nuovo sistema informativo sanitario,
nei contenuti e secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti,
e' ricompreso tra gli adempimenti cui  sono  tenute  le  regioni  per
l'accesso al maggior finanziamento ai sensi dell'art.  2,  comma  68,
lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  3. Il mancato rispetto dei contenuti e  delle  tempistiche  per  la
trasmissione dei modelli di cui ai  precedenti  articoli  costituisce
grave inadempienza, ai fini della  confermabilita'  dell'incarico  di
direttore generale  in  applicazione  dell'art.  3,  comma  8,  della
richiamata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
  4. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
impartiscono disposizioni alle  proprie  aziende  sanitarie  per  gli
adempimenti connessi alla compilazione dei modelli sopraindicati. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 maggio 2019 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Grillo           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Tria