IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                               sentito 
 
                       IL MINISTRO PER IL SUD 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 11; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59»,  e
in particolare l'art. 8; 
  Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2016,   n.   243,   recante
«Interventi urgenti per  la  coesione  sociale  e  territoriale,  con
particolare riferimento a situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge  27  febbraio
2017, n. 18; 
  Visto in particolare, l'art.  7-bis  del  citato  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, come da ultimo modificato dall'art.  1,  commi
597, 598 e  599  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante
«Principi per il riequilibrio territoriale», che  prevede  l'adozione
di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per
il Sud, al fine di definire le modalita' con le quali  verificare,  a
decorrere dalla legge di bilancio per il  2018,  con  riferimento  ai
programmi di spesa in conto capitale delle  amministrazioni  centrali
individuati annualmente  nel  Documento  di  economia  e  finanza  su
indicazione del Ministro per il Sud, se e in quale misura  le  stesse
amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di  destinare  agli
interventi nel territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato  nel  Documento
di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud. Con  lo
stesso decreto sono altresi' stabilite le modalita' con le  quali  e'
monitorato  il  conseguimento,   da   parte   delle   amministrazioni
interessate, dell'obiettivo di cui  al  periodo  precedente,  nonche'
l'andamento della spesa erogata; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica», e successive modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 30, commi 8 e 9, lettere a),  b),  c)  e  d),  che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine
di garantire la razionalizzazione,  la  trasparenza,  l'efficienza  e
l'efficacia delle procedure di spesa  relative  ai  finanziamenti  in
conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche; 
  Visto l'art. 10-bis della citata legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
concernente «Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
finanza» che prevede, al comma 3, che la stessa sia  corredata  dalla
nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di  carattere  non
permanente, con indicazione,  in  apposita  sezione,  di  quelle  che
rivestono carattere di contributi pluriennali; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a),  b),  c)  e  d)  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di  valutazione  degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  228,  concernente  disposizioni  riguardanti  il
«Documento pluriennale di  pianificazione»  («Documento»),  il  quale
include e rende coerenti tutti i piani e i  programmi  d'investimento
per opere pubbliche di competenza delle amministrazioni centrali; 
  Visto inoltre l'art. 5 del citato decreto legislativo  29  dicembre
2011, n. 228,  il  quale  stabilisce  che  in  apposita  sezione  del
Documento e' ricompresa, tra l'altro, l'elencazione  delle  opere  da
realizzare nei diversi settori di competenza  di  ciascun  Ministero,
con  l'indicazione  sia  dell'ordine  di  priorita'  e  dei   criteri
utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi  e  dei
relativi indicatori di realizzazione e di impatto, e che ciascuna  di
tali opere  deve  essere  corredata  del  relativo  codice  unico  di
progetto («CUP») previsto dall'art. 11 della legge 16  gennaio  2003,
n. 3, il quale deve essere trasmesso a cura del Ministero  competente
alla banca dati delle amministrazioni  pubbliche  («BDAP»)  istituita
dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ed  indicata  la
localizzazione delle opere; 
  Visto inoltre l'art. 8 del citato decreto legislativo  29  dicembre
2011,  n.  228,  concernente  «Linee  guida  standardizzate  per   la
valutazione degli investimenti» che prevede  la  predisposizione,  da
parte  dei  Ministeri,  di  linee  guida  per  la  valutazione  degli
investimenti in opere pubbliche nei settori  di  propria  competenza,
finalizzate alla redazione del Documento, e che, al fine di garantire
la  predisposizione  da  parte   dei   Ministeri   di   linee   guida
standardizzate, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca, con proprio
decreto, un modello di riferimento per  la  redazione  da  parte  dei
Ministeri delle linee guida e uno schema-tipo di Documento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto
2012,  in  attuazione  del  citato  art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di «Linee guida  per
la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche  e  del
Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti  in  opere
pubbliche»,  ed  in  particolare  l'allegato  II,  che   delinea   lo
schema-tipo di Documento, che  deve  delineare  gli  obiettivi  e  le
strategie  dei  Ministeri  rendendoli   coerenti   con   le   risorse
finanziarie e gli strumenti normativi e programmatori a  disposizione
nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche; 
  Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
afferente al  monitoraggio  dei  programmi  cofinanziati  dall'Unione
europea valere sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi
SIE), nonche' degli  interventi  complementari  previsti  nell'ambito
dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto l'art. 1, comma 703, lettera  l),  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, afferente al monitoraggio dei programmi gli  interventi
finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC); 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto in particolare l'art. 1 del medesimo decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, che definisce  l'ambito  di  applicazione  del
medesimo decreto e prevede  tra  l'altro  l'obbligo  per  i  soggetti
individuati  di  detenere  ed  alimentare   un   sistema   gestionale
informatizzato contenente le informazioni  anagrafiche,  finanziarie,
fisiche e procedurali relative alla pianificazione  e  programmazione
delle opere e dei relativi  interventi,  nonche'  all'affidamento  ed
allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo
stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi  complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle
opere; 
  Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, concernente  la  comunicazione  dei  dati  che
costituiscono   il   contenuto   informativo   minimo   dei   sistemi
informatizzati di cui al citato art. 1,  alimentanti  la  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche,  istituita  ai  sensi  dell'art.  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione,  tramite  apposito
decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Ragioneria
generale dello Stato, del dettaglio  delle  informazioni  di  cui  al
citato art. 2 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto in particolare l'art. 6 del medesimo decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, concernente modalita' e regole di trasmissione
dei dati; 
  Visto il decreto 26 febbraio 2013  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, concernente la definizione  dei  dati  riguardanti  le
opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi
gestionali  informatizzati  che  le  amministrazioni  e  i   soggetti
aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196; 
  Considerato che il comma 4 del citato art. 7-bis del  decreto-legge
29 dicembre 2016 impone che dall'attuazione dello stesso articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  che
le amministrazioni interessate  provvedono  alle  relative  attivita'
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente; 
  Ritenuto di  adottare  le  piu'  opportune  modalita'  di  verifica
dell'obiettivo individuato  ai  sensi  dello  stesso  articolo  e  di
monitoraggio del relativo conseguimento, nonche' dell'andamento della
spesa erogata, da parte delle amministrazioni  centrali  interessate,
allo  scopo  valutando  di  utilizzare  le  misure  e  gli  strumenti
disponibili a legislazione vigente  e  circoscrivendo  l'applicazione
del presente decreto ai Ministeri, alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri, nonche' ai contratti di programma tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a. e la Rete  ferroviaria
italiana S.p.a.; 
  Considerata l'opportunita' di  indicare  linee  guida  generali  in
ordine alla individuazione di «altro criterio relativo  a  specifiche
criticita'»  concernente  i  singoli  programmi  di  spesa  in  conto
capitale delle amministrazioni centrali e i sopra citati contratti di
programma ai fini della verifica della conformita' del volume annuale
complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale  destinato  al
territorio  composto  dalle  Regioni   Abruzzo,   Molise,   Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna; 
  Ritenuto pertanto di rinviare a  eventuali  successivi  decreti  la
definizione di un piu' ampio ambito di applicazione del  citato  art.
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016  e  l'eventuale  ricorso  ad
ogni altra modalita' e procedura al  fine  di  migliorare  il  flusso
informativo  necessario  per  gli  scopi,  anche  in   un'ottica   di
coordinamento con i documenti di programmazione e monitoraggio  della
spesa dei Ministeri  gia'  previsti  a  legislazione  vigente,  ferma
restando l'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dello stesso art.
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  18  ottobre  2017,  n.
244, concernente «Modalita' di verifica, a decorrere dalla  legge  di
bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si
siano conformate  all'obiettivo  di  destinare  agli  interventi  nel
territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,  Puglia,
Sicilia e Sardegna un  volume  complessivo  annuale  di  stanziamenti
ordinari in conto capitale», adottato in attuazione del  citato  art.
7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  nel  testo
vigente alla data del 7 agosto 2017; 
  Ritenuto necessario emanare un nuovo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sostitutivo di quello del 7 agosto  2017,  in
applicazione dell'art. 7-bis del  citato  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243, come modificato dall'art. 1, commi 597, 598 e 599 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2018, con il quale al Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sentito il Ministro per il Sud; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, si intende: 
    per «Amministrazioni centrali», in sede di prima applicazione,  i
Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    per  «programmi  di  spesa  in  conto  capitale»,   i   programmi
individuati dalle amministrazioni centrali definiti e  comunicati  ai
sensi del presente decreto relativi a spese  per  investimenti  fissi
lordi e contributi agli investimenti; 
    per «stanziamenti ordinari in conto capitale»,  gli  stanziamenti
di  bilancio  destinati  a  spese  per  investimenti  fissi  lordi  e
contributi  agli  investimenti,  iscritti,  in  un   dato   esercizio
finanziario, nel bilancio dello Stato o nel bilancio  autonomo  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   che   non   derivano   da
assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione o dai Fondi strutturali  e
di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale; 
    per «autorizzazione di  spesa  pluriennale  in  conto  capitale»,
un'autorizzazione normativa di spesa, relativa a uno stanziamento  di
bilancio in conto capitale, di carattere non permanente che  dispiega
i propri effetti in un intervallo  temporale  superiore  ad  un  solo
esercizio finanziario e che puo' assumere la  fattispecie  di  «legge
pluriennale»  o  «contributo  pluriennale»  secondo  le   definizioni
adottate  ai  fini  dell'allegato  alla  Nota  di  aggiornamento  del
documento di economia  e  finanze,  predisposto  ai  sensi  dell'art.
10-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    per «popolazione di riferimento», l'insieme  degli  elementi  che
sono oggetto  del  programma  di  spesa  in  conto  capitale,  ovvero
l'insieme delle unita' in favore  delle  quali  viene  effettuata  la
spesa, ripartito territorialmente in modo  da  distinguere  la  quota
attribuibile al territorio composto dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da  quella
relativa a resto del territorio nazionale. In assenza degli  elementi
e  unita'  afferenti  al  programma  di  spesa,  di  cui  al  periodo
precedente,  per  «popolazione  di  riferimento»,   si   intende   la
popolazione residente al  1°  gennaio  dell'anno  piu'  recente  resa
disponibile  dall'ISTAT,  ripartita  territorialmente  in   modo   da
distinguere  la  quota  attribuibile  al  territorio  composto  dalle
Regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
Sicilia  e  Sardegna  da  quella  relativa  a  resto  del  territorio
nazionale; 
    per  «altro  criterio  relativo  a  specifiche  criticita'»,   il
criterio (o i criteri) di  riferimento  -  stabilito  dalla  legge  o
adottato in conformita' alla stessa  dalle  amministrazioni  titolari
dei  programmi  di  spesa,  ovvero  oggetto  di  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, o di  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali  o  di  Conferenza  unificata  -  ai  fini  della
verifica  della  conformita'  del  volume  annuale   complessivo   di
stanziamenti ordinari  in  conto  capitale  destinato  al  territorio
composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,   Campania,   Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna; 
    per «spesa erogata», l'importo dei  pagamenti  effettuati  in  un
dato esercizio  finanziario  a  valere  sugli  stanziamenti  ordinari
riferiti ai programmi di spesa in conto capitale; 
    per «ripartizione territoriale», la disaggregazione  della  spesa
in conto capitale secondo l'area geografica di riferimento,  tale  da
consentire  di  distinguere  la  quota  attribuibile  al   territorio
composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,   Campania,   Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a  resto  del
territorio nazionale. L'attribuzione della  spesa  al  territorio  e'
effettuata sulla  base:  per  gli  investimenti  fissi  lordi,  della
localizzazione dell'opera o del bene  realizzato;  per  i  contributi
agli  investimenti,   della   collocazione   geografica   dell'unita'
beneficiaria delle risorse trasferite ovvero, qualora la spesa finale
sia in capo a soggetti diversi  dalle  amministrazioni  centrali,  la
localizzazione degli interventi effettuati  dall'unita'  beneficiaria
delle risorse  trasferite.  La  ripartizione  territoriale  puo'  non
riguardare la totalita' degli stanziamenti o dei  pagamenti,  laddove
sia presente una quota di spesa non allocabile per territorio; 
    per «intervento», il singolo investimento  oggetto  del  presente
decreto, individuato univocamente dal codice unico di progetto (CUP),
ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    per  «BDAP»,  la  Banca  dati  delle  amministrazioni   pubbliche
istituita  dall'art.  13  della  legge  n.  196  del  2009   in   cui
confluiscono  i  dati  di  monitoraggio  delle  opere  pubbliche,   a
qualunque titolo finanziate, rilevati secondo quanto  previsto  dalle
leggi n. 147 del 27 dicembre 2013 e  n.  190  del  23  dicembre  2014
nonche' dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.