Art. 2 Decorrenza e ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica, con riferimento agli stanziamenti ordinari in conto capitale iscritti nei bilanci di previsione dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi all'anno finanziario di competenza e al triennio di riferimento del bilancio pluriennale, a decorrere dal bilancio per l'anno 2019 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 2. Il presente decreto si applica altresi' ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a. e la Rete ferroviaria italiana S.p.a., a partire da quelli di cui alla delibera del CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 e alla delibera CIPE n. 66 del 7 agosto 2017. 3. Sono esclusi gli stanziamenti derivanti dall'utilizzo delle risorse relative al Fondo sviluppo e coesione o ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale.