Art. 2 
 
                 Decorrenza e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  si   applica,   con   riferimento   agli
stanziamenti ordinari in  conto  capitale  iscritti  nei  bilanci  di
previsione dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei  ministri
relativi  all'anno  finanziario  di  competenza  e  al  triennio   di
riferimento del bilancio pluriennale, a decorrere  dal  bilancio  per
l'anno 2019 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 
  2.  Il  presente  decreto  si  applica  altresi'  ai  contratti  di
programma tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
l'ANAS S.p.a. e la Rete ferroviaria italiana  S.p.a.,  a  partire  da
quelli di cui alla delibera del CIPE n. 65 del 7 agosto 2017  e  alla
delibera CIPE n. 66 del 7 agosto 2017. 
  3. Sono esclusi  gli  stanziamenti  derivanti  dall'utilizzo  delle
risorse relative al Fondo sviluppo e coesione o ai Fondi  strutturali
e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale.