Art. 3 Individuazione dei programmi di spesa in conto capitale 1. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, entro il 28 febbraio di ogni anno, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa per opere pubbliche ricompresi nel Documento pluriennale di pianificazione approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, ovvero in altri documenti di programmazione, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, dei capitoli e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione, e, qualora disponibili, il CUP e la denominazione di ogni intervento, dando indicazione della possibilita' della determinazione della destinazione territoriale della spesa. 2. Con la comunicazione di cui al comma 1 e' trasmesso l'elenco dei programmi di spesa in conto capitale non riferibili a opere pubbliche con indicazione del documento di programmazione di riferimento, delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, dei capitoli e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione, e, qualora disponibili, del CUP e della denominazione di ogni intervento, dando indicazione della possibilita' della determinazione della destinazione territoriale della spesa. 3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo le amministrazioni centrali indicano, per i singoli programmi di spesa: a) i criteri di ripartizione territoriale degli stanziamenti ordinari in conto capitale stabiliti dalla normativa di riferimento; b) i criteri adottati o che si intendono adottare in conformita' alla normativa di riferimento, documentandone l'afferenza ai fabbisogni rilevati; c) i criteri di distribuzione territoriale delle risorse per i programmi di spesa oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali o di Conferenza unificata. 4. Qualora le amministrazioni non trasmettano la comunicazione di cui al presente articolo entro il termine indicato, il Ministro per il Sud ne riferisce al Consiglio dei ministri per l'adozione delle conseguenti iniziative. 5. Il Ministro per il Sud, sulla base delle informazioni contenute nelle comunicazioni ricevute, puo' stabilire l'orizzonte temporale di riferimento ai fini delle verifiche di cui al presente decreto, in relazione alla durata prevista per la realizzazione degli interventi ricompresi nei singoli programmi, nonche' definire obiettivi complessivi per ciascuna amministrazione centrale tenendo conto del complesso dei programmi di cui le stesse sono titolari. Tali determinazioni sono riportate nel Documento di economia e finanza per le finalita' di cui al citato art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017.