Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. I Ministeri che non abbiano provveduto a elaborare le Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, si avvalgono per la predisposizione dei Documenti pluriennali di programmazione previsti nello stesso decreto delle indicazioni metodologiche di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 e all'allegato A del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 300 del 16 giugno 2017. 2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, possono essere stabilite diverse ed ulteriori modalita' ai fini delle verifiche di cui al presente decreto, anche attraverso un piu' stretto coordinamento con il documento di bilancio sin dalla fase della sua formazione. 3. Con successivi provvedimenti del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere fornite indicazioni sulle specifiche informazioni che dovranno essere contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni previste dal presente decreto, nonche' sulle modalita' tecniche e operative di trasmissione.