Art. 2 Deroghe Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) veicoli per trasporto pubblico; b) veicoli che trasportano merci deperibili; c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse; e) veicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica; f) veicoli con targa estera, sempreche' siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato; g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica; h) veicoli appartenenti a persone che trascorrano almeno sette giorni sull'isola e che possano dimostrare la durata del soggiorno mediante autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risultino i dati completi del veicolo, del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale), nonche' quelli relativi agli esercizi alberghieri e/o extra alberghieri, che dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo; i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti solidi urbani, per l'anno 2018, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire a richiesta degli organi di controllo; j) veicoli appartenenti ai titolari di attivita' commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attivita' medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica. Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci.