Art. 6 
 
  Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun  anno  di
durata  del  contratto  il  ricercatore  presenta   al   Dipartimento
dell'universita'  presso  cui  svolge  la   propria   attivita'   una
dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di
riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una
relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al  parere
espresso dal Dipartimento, e'  trasmessa  al  Ministero  entro trenta
giorni. Al termine del contratto il Dipartimento e' inoltre tenuto  a
presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto. 
  Inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della  legge  n.  240  del
2010, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la  programmazione,
nel terzo anno del contratto l'universita'  valuta  il  titolare  del
contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione  scientifica  di
cui all'art. 16 della legge 240 del 2010, ai fini della chiamata  nel
ruolo di professore  associato,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  1,
lettera e), della medesima legge. In caso  di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati dal  decreto  ministeriale  4  agosto
2011, n. 344. 
  Il Ministero, tenendo conto dei risultati  relativi  ai  precedenti
bandi del programma «Rita Levi Montalcini»,  svolge  un'attivita'  di
monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del
presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei  relativi
contratti, anche al fine di verificare l'idoneita' dello strumento  a
perseguire  obiettivi  di  qualita'  e  attrattivita'   del   sistema
universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi.