IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
 per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
                     del Ministero dell'interno 
 
  Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come  modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,  n.  9,  ove  e'
previsto che nel  provvedimento  di  autorizzazione  di  competizioni
ciclistiche che si svolgono  sulle  strade  puo'  essere  imposta  la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1,  del
codice della strada, ovvero, in loro vece, o  in  loro  ausilio,  una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione; 
  Visti gli articoli 15, 16 e 17 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
  Visto il disciplinare per  le  scorte  tecniche  alle  competizioni
ciclistiche su strada, approvato con  decreto  interdirigenziale,  27
novembre 2002; 
  Considerato  che  il  disciplinare  per  le  scorte  tecniche  alle
competizioni ciclistiche su strada, che e' pienamente  in  vigore  da
piu' sedici anni, ha  prodotto  significativi  risultati  termini  di
sicurezza delle competizioni ciclistiche; 
  Considerato  che  il  testo  vigente  del  predetto   disciplinare,
tuttavia,  era   stato   pensato   soprattutto   per   manifestazioni
competitive su strada con non piu' di duecento concorrenti; 
  Considerato l'attuale vertiginoso sviluppo del ciclismo  amatoriale
in  Italia,  che  impone,  di  valutare  con  attenzione   anche   le
manifestazioni   che   vedono   la   partecipazione   di   moltissimi
concorrenti, in alcuni casi anche migliaia; 
  Considerato di dover adeguare le diposizioni del  disciplinare  per
le scorte tecniche  alle  competizioni  ciclistiche  su  strada  alle
mutate esigenze organizzative connesse alle  manifestazioni  sportive
denominate  Gran  Fondo  o  simili  definizioni  che   prevedono   la
partecipazione di migliaia di concorrenti; 
  Considerato  che  per  raggiungere  l'obiettivo   della   sicurezza
adeguata  per  le  competizioni   sopraindicate   occorre   approvare
modifiche al disciplinare per le scorte  tecniche  alle  competizioni
ciclistiche su  strada  che  permetteranno  anche  una  crescita  del
livello  qualitativo   delle   competizioni   che   impegnano   molti
concorrenti per ottenere risultati di ordine, qualita', efficienza  e
sicurezza delle competizioni sportive  che  sono  oggetto  di  scorta
tecnica senza l'intervento delle Forze di polizia; 
  Considerato   che,   per   queste   manifestazioni   sportive,   e'
indispensabile un  piu'  rigoroso  riferimento  alle  norme  sportive
federali, allo scopo di ribadire la centralita'  di  queste  rispetto
alla sicurezza delle  competizioni  sportive  in  cui  sono  presenti
scorte tecniche abilitate; 
  Considerato  che  per  le  manifestazioni  con  piu'  di   duecento
concorrenti, appare  indispensabile  prevedere  che  il  responsabile
della  scorta  non  possa  iniziare  la  scorta  ne'  consentirne  la
continuazione se  non  e'  costantemente  garantita  la  presenza  al
seguito della corsa  di  un  certo  numero  di  ambulanze  o  veicoli
sanitari equiparati, di personale medico; 
  Considerato  che  per  consentire  una  migliore  sicurezza   delle
manifestazioni indicate sia  necessario  che,  accanto  al  personale
abilitato di scorta, sia garantita anche la presenza  di  persone  in
possesso della  specifica  tessera  di  moto-staffettista  rilasciata
dalla Federazione ciclistica italiana ovvero dell'equipollente titolo
rilasciato da un ente di promozione sportiva; 
  Considerato  che  per  le  grandi  manifestazioni,  e'   necessario
disciplinare meglio il tema, importante anche per  la  sicurezza  dei
concorrenti, delle barriere protettive al traguardo, soprattutto  per
le gare piu' importanti, in conformita'  alle  regole  imposte  dalla
Federazione ciclistica italiana; 
  Considerato  che,  per  le  grandi  manifestazioni  che  vedono  la
partecipazione di oltre mille concorrenti  sia  necessario  prevedere
misure aggiuntive rispetto a quelle gia' vigenti, stabilendo che,  in
ogni caso, sia garantita la presenza di personale addetto ai  servizi
di segnalazione aggiuntiva per  tutte  le  intersezione  ed  i  punti
sensibili del percorso; 
  Considerato  che,  in  conseguenza  all'introduzione  delle   nuove
previsioni  relative  alle  grandi  manifestazioni,   e'   necessario
ridisegnare completamente la figura del responsabile dei  servizi  di
scorta definendone compiti  e  ruolo  e  tenendola  ben  distinta  da
quella, di nuova definizione, del capo-scorta, ai cui  sono  affidati
compiti operativi di coordinamento del personale abilitato; 
  Considerato che, sul piano pratico, la distinzione netta di  figure
e di responsabilita', potra' consentire, una volta partita la  corsa,
che il capo-scorta svolga  solo  il  servizio  di  scorta  mentre  il
responsabile dei servizi, con una visione piu'  ampia,  possa  tenere
monitorata  l'integrita'  delle  dotazioni  di  sicurezza   richieste
(ambulanze, assistenza sanitaria transenne, ecc.); 
  Considerato  che,  in  conseguenza  delle  modifiche  proposte  sia
necessario intervenire anche sulle norme relative alle  procedure  di
abilitazione, senza esame, di persone che  svolgono  o  hanno  svolto
funzioni di polizia; 
  Considerato  che  sia  necessario  modificare  le  disposizioni  di
carattere burocratico e gestionale dell'attivita' di  abilitazione  e
relative  all'adeguamento  delle  attrezzature  dei  veicoli  e   del
personale di scorta, per renderle piu' funzionali all'evolversi della
tecnologia e alla complessita' delle manifestazioni da scortare; 
  Ritenuto di dover modificare, per quanto precede,  il  disciplinare
per le scorte  tecniche  alle  competizioni  ciclistiche  su  strada,
approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002; 
 
                             Determina: 
 
  1.  E'  approvato   l'annesso   provvedimento   di   modifica   del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche  su
strada, approvato con il decreto interdirigenziale  del  27  novembre
2002. 
  2.  Dall'attuazione  della  presente  determinazione   non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 aprile 2019 
 
                                        Il Capo del Dipartimento      
                                     per i trasporti, la navigazione, 
                                   gli affari generali e il personale 
                                                Grande                
  Il Capo della Polizia 
   Direttore generale 
della pubblica sicurezza 
        Gabrielli 

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-1724