IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «legge quadro sulle
aree protette», e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette
del 2 dicembre 1996, recante «Classificazione delle aree protette»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139
del 17 giugno 1997, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2010, recante: «Finalita' e soggetti ai quali puo' essere
destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010» e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 131 dell'8 giugno 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 27 aprile 2010, recante: «Approvazione dello
schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree
protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4,
lettera C), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dell'art. 7, comma
1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 31 maggio
2010, Supplemento ordinario;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44;
Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies
a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente
all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonche' le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
luglio 2016, previsto dall'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, con il quale sono state definite le modalita' di
redazione del rendiconto delle somme erogate ai soggetti beneficiari,
le modalita' di recupero delle stesse somme per violazione degli
obblighi di rendicontazione, le modalita' di pubblicazione nel sito
web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti
beneficiari, con l'indicazione del relativo importo nonche' le
modalita' di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti
trasmessi;
Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha, altresi', previsto che in caso di violazione degli obblighi
di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione
erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli
assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante
«Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche a norma dell'art. 9, comma 1, lettere
c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto, in particolare, l'art. 4 del richiamato decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 111, che prevede l'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina delle
modalita' e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari
del contributo, nonche' delle modalita' e dei termini per la
formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente
degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali
degli enti ammessi;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili» convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172;
Visto, in particolare, l'art. 17-ter, del richiamato decreto-legge
n. 148 del 2017 che ha modificato l'art. 16, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2018, per ciascun
esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art.
1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' essere
destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori
delle aree protette;
Visto il predetto art. 17-ter che ha, altresi', previsto che con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della disposizione, sono stabilite le modalita' di accesso
al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche'
di riparto ed erogazione delle somme;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di individuazione
dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta
del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette,
ai sensi dell' art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, nonche' le procedure per la corresponsione delle quote.
2. Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere
dall'anno finanziario 2018 con riferimento al precedente periodo di
imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive
modificazioni, richiamato in premessa nonche' le disposizioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.