Art. 2
Individuazione dei soggetti ammessi al riparto
1.Ai fini del presente decreto:
a) le aree protette sono i parchi nazionali di cui all'art. 2,
comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) gli enti gestori delle aree protette sono gli enti parco di
cui all'art. 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al
riparto, ai sensi dell'art. 1, sono da intendersi:
a) gli enti parco nazionali che risultino istituiti alla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
b) gli enti parco nazionali che siano stati istituiti
successivamente alla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che intendono
beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione in un
apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (di seguito anche «Ministero»). L'istanza deve
essere presentata, per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento e, per gli anni successivi,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, esclusivamente per via
telematica, secondo le modalita' indicate sul sito web del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente
indirizzo: www.minambiente.it
4. Per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle istanze, il Ministero redige l'elenco degli
enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza, indicando per
ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e'
pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante
dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori
di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco.
Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di
iscrizione il Ministero, entro i successivi 15 giorni, pubblica sul
proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai
soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette
altresi' all'Agenzia delle entrate.
5. Per gli anni successivi, entro il 31 marzo il Ministero redige
l'elenco degli enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza,
indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale.
Tale elenco e' pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale
rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di
eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di
detto elenco. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali
errori di iscrizione il Ministero, entro il 26 aprile, pubblica sul
proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai
soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette
altresi' all'Agenzia delle entrate.
6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo
successivo.
7. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti
sono esclusi dall'elenco con provvedimento del direttore generale
della Direzione generale della protezione della natura e del mare.
8. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche regolarmente
adempiuta, esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso
al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello
di iscrizione.
9. Gli enti parco che, in presenza delle condizioni di cui al comma
8 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la domanda di
iscrizione sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato
e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun
anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute
possono essere fatti valere, entro il 10 aprile dal legale
rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato,
presso il medesimo Ministero. Entro il 26 aprile il Ministero
pubblica sul proprio sito web l'elenco definitivo dei soggetti
ammessi al riparto, che trasmette all'Agenzia delle entrate.
10. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in
carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 6.