Art. 2 
 
           Individuazione dei soggetti ammessi al riparto 
 
  1.Ai fini del presente decreto: 
    a) le aree protette sono i parchi nazionali di  cui  all'art.  2,
comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
    b) gli enti gestori delle aree protette sono gli  enti  parco  di
cui all'art. 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
  2. Ai fini del presente  decreto,  per  soggetti  da  ammettere  al
riparto, ai sensi dell'art. 1, sono da intendersi: 
    a) gli enti parco nazionali che risultino istituiti alla data  di
pubblicazione del presente provvedimento; 
    b)  gli  enti  parco  nazionali   che   siano   stati   istituiti
successivamente   alla   data   di   pubblicazione    del    presente
provvedimento. 
  3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a)  e  b),  che  intendono
beneficiare del riparto,  presentano  istanza  di  iscrizione  in  un
apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (di seguito anche «Ministero»). L'istanza  deve
essere presentata,  per  l'anno  in  corso,  entro  30  giorni  dalla
pubblicazione del presente provvedimento e, per gli anni  successivi,
entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno,  esclusivamente  per  via
telematica, secondo le modalita' indicate sul sito web del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al  seguente
indirizzo: www.minambiente.it 
  4. Per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla scadenza del  termine
di presentazione delle istanze, il Ministero  redige  l'elenco  degli
enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza,  indicando  per
ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e'
pubblicato sul sito  web  del  Ministero.  Il  legale  rappresentante
dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali  errori
di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione  di  detto  elenco.
Dopo  aver  proceduto  alla  rettifica  degli  eventuali  errori   di
iscrizione il Ministero, entro i successivi 15 giorni,  pubblica  sul
proprio  sito  web  due  distinti  elenchi  definitivi,  relativi  ai
soggetti ammessi  al  riparto  e  a  quelli  esclusi,  che  trasmette
altresi' all'Agenzia delle entrate. 
  5. Per gli anni successivi, entro il 31 marzo il  Ministero  redige
l'elenco degli enti di cui al comma 2, che hanno presentato  istanza,
indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice  fiscale.
Tale elenco e' pubblicato sul  sito  web  del  Ministero.  Il  legale
rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere  la  rettifica  di
eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di
detto elenco. Dopo aver  proceduto  alla  rettifica  degli  eventuali
errori di iscrizione il Ministero, entro il 26 aprile,  pubblica  sul
proprio  sito  web  due  distinti  elenchi  definitivi,  relativi  ai
soggetti ammessi  al  riparto  e  a  quelli  esclusi,  che  trasmette
altresi' all'Agenzia delle entrate. 
  6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o  in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno  lavorativo
successivo. 
  7. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti  previsti
sono esclusi dall'elenco con  provvedimento  del  direttore  generale
della Direzione generale della protezione della natura e del mare. 
  8. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  regolarmente
adempiuta, esplica effetti, fermi restando i requisiti per  l'accesso
al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi  a  quello
di iscrizione. 
  9. Gli enti parco che, in presenza delle condizioni di cui al comma
8 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la  domanda  di
iscrizione sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato
e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di  ciascun
anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni  intervenute
possono  essere  fatti  valere,  entro  il  10  aprile   dal   legale
rappresentante dell'ente richiedente,  ovvero  da  un  suo  delegato,
presso il  medesimo  Ministero.  Entro  il  26  aprile  il  Ministero
pubblica sul  proprio  sito  web  l'elenco  definitivo  dei  soggetti
ammessi al riparto, che trasmette all'Agenzia delle entrate. 
  10. Qualora il contributo  sia  stato  indebitamente  percepito  in
carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 6.