Art. 2 Individuazione dei soggetti ammessi al riparto 1.Ai fini del presente decreto: a) le aree protette sono i parchi nazionali di cui all'art. 2, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; b) gli enti gestori delle aree protette sono gli enti parco di cui all'art. 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'art. 1, sono da intendersi: a) gli enti parco nazionali che risultino istituiti alla data di pubblicazione del presente provvedimento; b) gli enti parco nazionali che siano stati istituiti successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento. 3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito anche «Ministero»). L'istanza deve essere presentata, per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e, per gli anni successivi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, esclusivamente per via telematica, secondo le modalita' indicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo: www.minambiente.it 4. Per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e' pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro i successivi 15 giorni, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresi' all'Agenzia delle entrate. 5. Per gli anni successivi, entro il 31 marzo il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e' pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 26 aprile, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresi' all'Agenzia delle entrate. 6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. 7. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono esclusi dall'elenco con provvedimento del direttore generale della Direzione generale della protezione della natura e del mare. 8. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche regolarmente adempiuta, esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. 9. Gli enti parco che, in presenza delle condizioni di cui al comma 8 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 10 aprile dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero. Entro il 26 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco definitivo dei soggetti ammessi al riparto, che trasmette all'Agenzia delle entrate. 10. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 6.