Art. 3 
 
                  Destinazione del cinque per mille 
 
  1. I contribuenti effettuano la scelta del cinque per  mille  della
loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la  scheda
annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1,  ovvero
la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche. 
  2.  Nel  riquadro  presente  nei  modelli  di  cui   al   comma   1
corrispondente alla finalita' di  cui  all'art.  1,  il  contribuente
oltre all'apposizione della propria firma, puo' altresi' indicare  il
codice  fiscale  dello   specifico   ente   cui   intende   destinare
direttamente la quota del cinque per mille dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche. L'elenco degli enti accreditati e dei relativi
codici fiscali e' disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  3. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte
operate. L'apposizione nel riquadro  di  segno  non  riconducibile  a
firma rende nulla la scelta effettuata. 
  4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice
fiscale, ovvero recanti  un  codice  fiscale  che  risulti  errato  o
riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui  all'art.
2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo  delle  scelte
ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi. 
  5. Ai fini della determinazione del cinque per mille  afferente  ai
singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve  fare  riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno.