Art. 3
Destinazione del cinque per mille
1. I contribuenti effettuano la scelta del cinque per mille della
loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la scheda
annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, ovvero
la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche.
2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1
corrispondente alla finalita' di cui all'art. 1, il contribuente
oltre all'apposizione della propria firma, puo' altresi' indicare il
codice fiscale dello specifico ente cui intende destinare
direttamente la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'elenco degli enti accreditati e dei relativi
codici fiscali e' disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte
operate. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a
firma rende nulla la scelta effettuata.
4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice
fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o
riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui all'art.
2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte
ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi.
5. Ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai
singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno.