Art. 5
Obbligo di rendicontazione delle somme
e di pubblicazione dei rendiconti
1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da
parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente
articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte
dell'amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nonche' le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 111. A tal fine l'amministrazione competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non
possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di
pubblicita' sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla
destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche, a pena di recupero del contributo
utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.