Art. 2
1. Il Centro di referenza di cui all'art. 1, oltre a svolgere i
compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 4
ottobre 1999:
a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti
all'interno dei singoli Istituti zooprofilattici sperimentali, ai
fini del coordinamento delle attivita' che saranno poste in essere
sul territorio nazionale;
b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della
salute;
c) cura l'organizzazione di corsi di formazione, nell'ambito
delle proprie competenze, per il personale del Servizio sanitario
nazionale e di altri operatori di Enti competenti;
d) promuove e svolge attivita' di programmazione scientifica, di
risk-assessment, di sorveglianza e analisi epidemiologica;
e) mette in atto ogni altra utile attivita' attinente alle
proprie competenze, ivi compresi la collaborazione e il coordinamento
con altre amministrazioni, centri ed associazioni del settore.
Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2019
Il Ministro: Grillo
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 1520