IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita'
- Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1993,  recante
riclassificazione dei medicinali ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della legge n. 537/1993; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina del 4 gennaio 2007  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della
spesa farmaceutica»; 
  Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.
229, recante «Obbligo di appropriatezza»; 
  Vista la legge 22 dicembre  2008,  n.  203:  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2009); 
  Vista la determina AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione
note CUF), e successive modifiche; 
  Vista la determina 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007  per  l'uso
appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 - Serie generale; 
  Vista la determina n. 1081/2013 del 22  novembre  2013,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  5  dicembre  2013,  recante
«Istituzione della nota AIFA n. 94»; 
  Tenuto conto dell'esito del procedimento di  riesame  condotto  dal
Comitato  per  i   medicinali   per   uso   umano   (CHMP)   dell'EMA
(EMEA/H/A-31/1464), sfociato  nella  raccomandazione  EMA/712678/2018
del 14 dicembre 2018, con cui il CHMP ha  concluso  che  il  rapporto
rischio/beneficio di questi medicinali nel prevenire la  recidiva  di
malattie cardiache o ictus sia negativo; 
  Tenuto   conto   altresi'    della    successiva    raccomandazione
EMA/186168/2019 del 29 marzo 2019  adottata  dal  CHMP,  confermativa
della precedente  raccomandazione  EMA/712678/2018  del  14  dicembre
2018; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4 e 5 aprile 2019; 
  Visto altresi' il  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 8, 9 e 10 maggio 2019; 
  Tenuto   conto   della   decisione   della   Commissione    europea
EMEA/H/A-31/1464 del 6 giugno 2019 riguardante, nel quadro  dell'art.
31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del consiglio,
le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per  uso
umano contenenti «esteri etilici di  acidi  omega-3»  per  uso  orale
nella prevenzione secondaria in seguito all'infarto miocardico; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  provvedere  alla  abolizione   della
suddetta nota 94; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                     Abolizione nota AIFA n. 94 
 
  E' abolita la nota AIFA n. 94 di cui all'Allegato 1 della determina
n.  1081/2013  del  22  novembre  2013,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2013.